«L’autonomia e l’indipendenza della magistratura presidiano lo Stato di diritto»
Pino Napoli, avvocato e già consigliere regionale della Calabria, esprime le sue valutazioni a sostegno del no alla riforma

CROTONE «Nell’80esimo anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente, che concluse i propri lavori approvando la Costituzione italiana, si svolgerà il referendum – il 22 e il 23 marzo prossimo – sulla riforma della Costituzione, per la cui validità non sarà necessario alcun quorum e prevarrà chi otterrà anche un solo voto in più. La riforma è stata presentata come il completamento dello spirito del codice di procedura penale (Codice Vassalli) che, adottato nel 1988, ha introdotto il processo tendenzialmente accusatorio in luogo del processo inquisitorio, legato al previgente Codice Rocco (del 1930). Invero, la riforma costituzionale, veicolata come introduttiva della separazione delle carriere dei magistrati requirenti da quelli giudicanti, risulta di portata ben più ampia. L’intervento sul testo costituzionale – in disparte i gravosi oneri economici connessi al funzionamento degli organi costituzionali duplicati e a quello di nuova istituzione – è più ampio, investendo ben sette articoli – 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 – della Carta fondamentale». Lo afferma in una nota Pino Napoli, avvocato e già consigliere regionale della Calabria. «In particolare – prosegue Pino Napoli – gli articoli di più rilevante impatto risultano l’articolo 104 (autogoverno della magistratura – I Csm si duplicano: uno per i magistrati giudicanti ed uno per i magistrati inquirenti) e l’art. 105 (dai compiti dei due Csm è esclusa la giurisdizione disciplinare, attribuita ad una Alta Corte, che elegge il suo presidente tra i giudici nominati da Presidente della Repubblica o tra quelli indicati dal Parlamento e si compone di 15 membri: tre giudici nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esercizio; tre estratti a sorte da un elenco di soggetti con i medesimi requisiti, compilato dal Parlamento in seduta comune mediante elezione; sei magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive carriere con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità. Il metodo adottato per riformare la Costituzione ha mortificato il Parlamento, che si è visto conculcato nell’esercizio delle proprie prerogative. Il testo della riforma costituzionale, infatti, è esattamente identico a quello proposto dal Guardasigilli e licenziato dal Consiglio dei ministri, esautorando il Parlamento dalla valutazione dell’articolato normativo che, infatti, non ha subito alcuna modifica, neanche di punteggiatura, nel corso della doppia lettura, da parte di entrambi i due rami del Parlamento, durante lo spedito iter legislativo (prima lettura, gennaio 2025 – ultima lettura, ottobre 2025). L’impianto della riforma costituzionale è stato blindato, contrariamente a quanto avvenne per esempio con l’approvazione della legge costituzionale n.2/1999 sul c.d. “giusto processo” che, modificando l’art.111 Cost. nello spirito costituente, raccolse il pressoché unanime consenso parlamentare, senza necessità di dover ricorrere al referendum. Nel merito – prosegue Napoli – la riforma interviene in particolare sul CSM, che è l’organo di autogoverno della magistratura, concepito – anche nella sua articolazione – dai Costituenti a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura da ogni altro potere e, dunque, sia da ingerenze esterne che interne dello stesso ordine giudiziario. L’indipendenza, quindi, come valore strumentale per il pieno esercizio della funzione giurisdizionale, che per essere effettivamente libera da condizionamenti deve essere esente da ogni genere di influenze; la sola condizione per garantire che il giudizio sia soggetto solo alla legge. La libertà del giudice al momento del giudizio, infatti, costituisce il nucleo centrale del modello adottato dall’ordinamento italiano, divenuto ormai fondamento strutturale e inscindibile della funzione giurisdizionale».
Il ruolo del Csm
Secondo Napoli «il Csm è stato negli anni, progressivamente, il luogo in cui sono stati presidiati i principi di autonomia e di indipendenza della magistratura, promossi da una giurisprudenza costituzionalmente orientata e espressi anche attraverso il sostegno, via via sempre più rafforzato, della più avanzata cultura giuridica schierata per l’attuazione dei valori costituzionali. La piena attuazione del ruolo disegnato nella Carta è giunta dopo un non breve e travagliato percorso, nel quale il CSM da organo amministrativo è andato affermandosi quale organo autonomo a garanzia dell’autonomia e indipendenza della magistratura e la cui cruciale funzione non può essere messa in discussione da circoscritti deplorevoli e sanzionati episodi. Il “sorteggio” dei componenti dei due CSM e dell’Alta Corte, per la quota riservata ai magistrati giudicanti e ai magistrati requirenti – previsto dall’art.105 del testo della riforma, in luogo dell’elezione, com’è nella vigente previsione – è stato introdotto, si sostiene, per neutralizzare il peso delle correnti della magistratura nella scelta dei propri componenti dei tre organi. La scelta, tuttavia, risulta assai singolare, poiché una volta depurate dalla presenza correntizia, i due previsti CSM si vedono comunque privare della giurisdizione disciplinare in favore di una Alta Corte, evidentemente, istituita con evidenti finalità di controllo politico della giurisdizione disciplinare. Il “sorteggio” svela, invero, un proposito normalizzatore delle regole che presiedono il funzionamento di un organo autonomo ed indipendente, vulnerando – per i soli magistrati – i principi di rappresentanza diretta che valgono per tutte le istituzioni pubbliche e private. Viceversa il “sorteggio” dei componenti indicati dal Parlamento è effettuato dopo l’individuazione dei nominativi da tirare a sorte. Una modalità che consente al Parlamento, di fatto, di scegliere politicamente la propria rappresentanza in seno ai due CSM e all’Alta Corte, risolvendosi, dunque, in una estrazione pilotata. L’istituenda Alta Corte, cui verrebbe attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati giudicanti e dei magistrati requirenti – sin qui assegnata al CSM, presieduto dal Capo dello Stato – presenta le stesse criticità espresse con riguardo alle modalità del “sorteggio” riservato alla sola componente magistratuale per i due CSM e per di più l’Alta Corte non sarà presieduta dal Presidente della Repubblica – come l’odierno CSM o come i due istituendi CSM – ma da un componente tra quelli scelti dal Presidente della Repubblica o dal Parlamento. La riforma, dunque, interviene anche sul ruolo e sui poteri del Presidente della Repubblica, indebolendoli, disvelando che – attraverso una modifica che viene rappresentata come perimetrata sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti – l’effettiva portata riguarda anche la sfera del Capo delle Stato. Peraltro, la scelta di attribuire all’Alta Corte la giurisdizione disciplinare, sottraendola al CSM – o se sì vuole ai due istituendi CSM – presenta profili di fondata criticità. Anzitutto va evidenziata che la giurisdizione disciplinare, relativa agli illeciti disciplinari e alle relative sanzioni, è connaturata alla funzione propria dei magistrati, sicché sottrarla al CSM, riservando a quest’ultimo mere funzioni amministrative, per trasferirla ad un altro organo, Alta Corte, appare sul piano logico prima e sistematico poi immotivata, incomprensibile oltre che ingiustificabile». Secondo Napoli «gli episodi di malagiustizia e gli abusi sono purtroppo gravissimi e tutt’altro che infrequenti, segnando la vita e la carriera di molti, troppi, e dei loro affetti più cari. Molti tra costoro si orientano a sostenere la riforma attribuendo a quest’ultima una funzione palingenetica degli asseriti torti subiti, tuttavia non riceveranno risposta alcuna dalla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati giudicanti da quelle dei magistrati requirenti, perché essa interverrà sulla struttura ordinamentale del sistema giudiziale – e dunque ininfluente sulle specifiche vicende giudiziarie – senza poter incidere sulle genetiche storture processuali che pretenderebbero, invece, interventi specifici e puntuali al codice di procedura penale. L’autonomia, l’indipendenza della magistratura e la subordinazione del magistrato solo alla legge costituiscono valori da preservare e da difendere sempre, perché essi sono posti a garanzia della libertà e della civiltà giuridica e rimangono comunque esposti alle tensioni delle congiunture storiche, oltre che da tutelare da protagonismi securitari e da esposizioni mediatiche, sovente in violazione del principio di presunzione di non colpevolezza. Se c’è da conseguire un risultato auspicabile, a completamento della riforma del processo accusatorio, ma alterando l’equilibrio costituzionale e il principio della separazione dei poteri, vorrà dire che coloro che pur auspicano la separazione delle carriere dei magistrati attenderanno il prossimo turno per conseguirne il risultato, anche senza scomodare l’architettura costituzionale, ma ricorrendo ad una legge ordinaria, come da peraltro indicato da sentenze dalla stessa Corte Costituzionale».
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