Atti sessuali con minore, stop al carcere automatico
Accolte le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Catanzaro

ROMA Quando sia stata riconosciuta la circostanza ad effetto speciale della minore gravità, «il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, ove ne sussistano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena, in modo che possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e che la magistratura di sorveglianza possa compiere la conseguente valutazione individualizzata, senza che nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere». Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 68, depositata oggi, accogliendo le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catanzaro in relazione agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. L’articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale impedisce al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena nei casi di cui all’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Quest’ultimo, al suo comma 1quater, preclude al condannato per atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravità del fatto l’accesso ai benefici penitenziari in assenza di un anno di osservazione in carcere. Ne consegue che il condannato ai sensi dell’articolo 609quater, sesto comma, del codice penale, deve sempre scontare almeno un anno di pena in carcere, anche quando la condanna sia a una pena breve che gli consentirebbe l’immediato accesso a misure alternative alla detenzione. La Corte – dopo avere ribadito che anche il pubblico ministero, in conformità al ruolo di organo di giustizia assegnatogli dal quadro ordinamentale, può proporre al giudice di promuovere questioni di legittimità costituzionale – ha ritenuto che tale disciplina sia incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.) e con la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.). L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena è volto a evitare la limitazione della libertà personale nella forma della detenzione in carcere nei casi in cui al condannato potrebbe essere riconosciuta, sin dall’inizio, la possibilità di scontare la pena secondo misure alternative alla detenzione. Ne deriva che la regola in materia è quella per cui, se il condannato può immediatamente fare istanza di accesso ai benefici penitenziari, deve essere sospesa la pena, in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza su detta istanza. Soltanto in via eccezionale, il legislatore può ritenere che la pena carceraria debba essere la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva, ferma restando la possibilità di richiedere da subito la concessione di misure alternative. Le norme censurate non soltanto prevedevano che il condannato per atti sessuali con minorenne, pur quando gli sia stata riconosciuta l’attenuante ad effetto speciale della minore gravità, deve cominciare a scontare la pena in carcere, ma vietavano anche ex lege l’accesso alle misure alternative per l’intero primo anno di detenzione. Secondo la Corte, in tal modo esse si rilevavano innanzitutto intrinsecamente irragionevoli, perché, a fronte della significativa eterogeneità delle condotte riconducibili alla fattispecie di atti sessuali con minorenne, che il legislatore stesso ha inteso valorizzare attraverso la previsione dell’attenuante della minore gravità, non si può presumere che la pericolosità del condannato sia tale da rendere necessaria tanto l’immediata pena detentiva in carcere, quanto l’impossibilità di accedere a misure alternative prima di un anno. Così strutturata, la disciplina censurata determinava anche una disparità di trattamento rispetto al condannato per il reato di violenza sessuale cui sia stata riconosciuta l’analoga attenuante ad effetto speciale della minore gravità: per quest’ultimo, infatti, lo stesso articolo 4-bis, comma 1-quater, dell’ordinamento penitenziario contempla la sospensione dell’esecuzione della pena in vista dell’istanza di accesso ai benefici penitenziari e della correlata valutazione del tribunale di sorveglianza. Tale diversità di trattamento è priva di giustificazione, considerato che le due fattispecie tutelano beni giuridici analoghi e condividono la stessa cornice edittale. Le norme censurate, infine, comportavano un inutile sacrificio della libertà personale, a discapito del percorso di risocializzazione del condannato e senza offrire un corrispondente beneficio in termini di tutela della collettività. La Corte ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis, comma 1 quater, dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’articolo 609 quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità. La declaratoria d’illegittimità costituzionale di tale norma determina, per i casi considerati, la doverosità della sospensione dell’esecuzione della pena, restando affidata al tribunale di sorveglianza la valutazione in concreto circa l’ammissione alle misure alternative.
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