’Ndrangheta, processo ai Gallace e nodo chat Sky Ecc: il pg sostiene Gup e difese, ma ora decide la Cassazione
Il 28 maggio al via l’udienza preliminare. Il 9 giugno la Suprema Corte deciderà sul ricorso della Dda contro le verifiche disposte sull’acquisizione delle conversazioni criptate dalla Francia

CATANZARO Il procedimento “Kleopatra” entra nel vivo, ma sullo sfondo resta aperto uno dei nodi più delicati dell’intero fascicolo: la tenuta processuale delle chat criptate Sky Ecc acquisite dalla Francia. Il 28 maggio è fissata la prima udienza preliminare davanti al Gup di Catanzaro per l’inchiesta incentrata sulla presunta operatività di un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico, di matrice ‘ndranghetistica in quanto servente gli interessi della cosca Gallace di Guardavalle, con base direzionale nel predetto comune della provincia di Catanzaro, luogo di radicamento della cosca, e con referenti e basi logistiche in diversi luoghi del territorio nazionale (Lazio, Toscana, Sardegna e Lombardia) e all’estero.
Ma pochi giorni dopo, il 9 giugno, la partita si sposterà davanti alla Sesta sezione della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla Dda di Catanzaro contro il provvedimento con cui il Gup aveva disposto nuove verifiche sull’acquisizione delle conversazioni criptate. Saranno, dunque, giorni decisivi, segnati prima dall’avvio dell’udienza preliminare e poi dal vaglio della Cassazione sul tema delle chat. Una doppia data che può incidere sul perimetro del processo, perché la questione delle conversazioni criptate resta un terreno di scontro tra accusa e difese. Non sul contenuto delle chat, almeno in questa fase, ma sulle garanzie che devono accompagnare l’acquisizione di una prova formata all’estero e trasmessa all’Italia attraverso un Ordine europeo d’indagine.

Alias “Kleopatra”
Occhi puntati su Cesare Antonio Arcorace alias “Kleopatra”. Un “latitante di lusso” perché Arcorace, 36enne di Locri, secondo l’accusa sarebbe «partecipe alla cosca Gallace», eseguendo le disposizioni del boss, Cosimo Damiano Gallace. In un capo d’accusa, ad esempio, Arcorace avrebbe «provveduto a sostenere la carcerazione di Vincenzo Pasquino in Brasile e a custodire somme di danaro che faceva interrare». Insieme ad altri indagati, inoltre, è accusato di aver importato e introdotto in Italia «in modo illecito da Serbia e Montenegro ma anche dalla Svizzera, armi da guerra». E non è un caso se il blitz prende il nome proprio dal nickname utilizzato nelle chat criptate. Come sarebbe emerso dalle indagini, infatti, Arcorace avrebbe dimostrato particolari capacità di penetrazione negli ambienti criminali e, soprattutto, nel narcotraffico, come testimonierebbero i suoi continui e proficui spostamenti da e per il Sud America e l’Olanda. Il latitante, infatti, sarebbe in grado di gestire le fasi prettamente operative come il recupero dei carichi di cocaina arrivati soprattutto al porto di Gioia Tauro, ma anche quello di Civitavecchia.
Il nodo del ricorso e il parere del pg
In questo scenario entra in gioco il parere del sostituto procuratore generale della Suprema Corte, Raffaele Piccirillo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro il provvedimento con cui il Gup, lo scorso 22 gennaio, aveva disposto nuove verifiche sull’acquisizione delle chat dalla Francia. Il ricorso della Dda, infatti, puntava a contestare proprio l’ordinanza interlocutoria con cui il giudice dell’udienza preliminare aveva accolto alcune sollecitazioni difensive, disponendo l’acquisizione di informazioni e atti su diversi profili: eventuali iscrizioni degli imputati in procedimenti instaurati dalle autorità giudiziarie belga e francese, arco temporale di protrazione delle chat Sky Ecc dal server francese verso la Dda catanzarese, eventuale partecipazione di altre autorità straniere all’estrazione delle conversazioni, modalità di estrazione, trasmissione e ascolto delle chat da parte della polizia giudiziaria italiana e straniera, eventuali indagini all’estero a carico degli imputati e indicazione dei reati per i quali erano state disposte le acquisizioni in Francia.
Giusto l’approfondimento
«Il ricorso è inammissibile», scrive Piccirillo nelle sue conclusioni, richiamando la regola generale della non autonoma impugnabilità dei provvedimenti interlocutori emessi dal giudice, che possono essere impugnati soltanto insieme alla decisione finale, secondo quanto previsto dall’articolo 586 del codice di procedura penale. Una deroga è possibile solo in presenza di atti abnormi sul piano strutturale o funzionale. Ma, secondo il sostituto pg, «nel caso di specie, non può parlarsi di abnormità». L’approfondimento istruttorio disposto dal Gup, così come l’emissione di un Ordine europeo d’indagine finalizzato a quelle verifiche, viene ritenuto «pienamente compatibile» con la fase dell’udienza preliminare e, per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato (con la disciplina prevista dall’articolo 441 comma 5 del codice di procedura penale). In sostanza, secondo la Procura generale, il Gup non avrebbe bloccato indebitamente il procedimento, né avrebbe adottato un atto eccentrico rispetto ai suoi poteri. Gli accertamenti disposti, una volta acquisiti, saranno destinati a confluire nelle decisioni conclusive dell’udienza preliminare o nella sentenza che definirà il giudizio abbreviato. Nessuna impasse indebita, dunque, ma un approfondimento incardinato nel percorso processuale.
La direttiva europea sull’Ordine europeo d’indagine
Anche perché, sempre secondo la Procura generale, la presunzione di legalità del procedimento acquisitivo estero non è assoluta. Per questo motivo il provvedimento del Gup non viene considerato una «fuga in avanti», ma uno strumento per verificare se gli imputati abbiano avuto una concreta possibilità di far valere le proprie ragioni davanti allo Stato di esecuzione dell’Ordine europeo d’indagine. Il richiamo, in questo senso, è anche alla direttiva europea sull’Ordine europeo d’indagine e, in particolare, all’interpretazione del paragrafo 7 dell’articolo 14. È la norma che impone al giudice di verificare se una parte sia stata effettivamente messa nelle condizioni di svolgere le proprie osservazioni su un elemento di prova destinato a incidere in modo rilevante sulla valutazione dei fatti. In caso contrario, quel mezzo di prova deve essere escluso. Un principio che, nel caso delle chat Sky Ecc, porta il nodo oltre la semplice trasmissione degli atti dalla Francia all’Italia: il punto è capire se, nel percorso acquisitivo europeo, siano state realmente garantite le prerogative della difesa.
Una decisione molto attesa
Piccirillo, inoltre, definisce «congetturali» alcuni argomenti del ricorso della Dda, nella parte in cui la Procura catanzarese ipotizza, prima ancora dell’esito dell’Ordine europeo emesso dal Gup, che le autorità francesi potrebbero non dare seguito alla richiesta o che i risultati potrebbero essere valutati dal giudice italiano secondo uno standard di perfetta conformità al diritto interno, anziché nella prospettiva del controllo sul rispetto dei diritti fondamentali. Si tratta, secondo il pg, di censure premature. L’udienza del 9 giugno, a questo punto, diventa uno snodo attesissimo. La Cassazione dovrà decidere se accogliere la linea della Procura generale oppure se dare ingresso alle doglianze della Dda di Catanzaro. Sullo sfondo resta una questione che riguarda ormai numerosi procedimenti fondati sulle conversazioni criptate: quanto può spingersi il giudice italiano nel verificare il rispetto delle garanzie difensive quando la prova arriva dall’estero? (g.curcio@corrierecal.it)
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