Il turismo regionale in continua evoluzione. La nuova scommessa delle strutture ricettive “innovative”
Su proposta dell’assessore Calabrese la Giunta ha elaborato un disegno di legge per normare e valorizzare nuove tipologie di strutture ricettive

CATANZARO Un settore in continua crescita, che punta anche ad adeguarsi ai cambiamenti e alle novità. Per la Calabria il turismo è sempre più una risorsa, che inoltre richiede un’innovazione costante. Nasce da questo assunto un disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale che modifica l’attuale normativa sulla classificazione delle strutture ricettive occupandosi delle strutture cosiddette “innovative”: a proporre il disegno di legge, contenuto in una delibera di Giunta ora al vaglio del Consiglio regionale, è stato l’assessore Giovanni Calabrese. Infatti il testo, che aggiorna una legge regionale del 2018, secondo quanto si rimarca nella relazione illustrativa «intende porre rimedio all’attuale mancato riconoscimento di particolari strutture ricettive, cosiddette innovative, non riconducibili alle tipologie già regolamentate dalle norme in materia di classificazione. Tali strutture sono, invero, già esistenti tanto sul territorio regionale quanto nazionale; la Regione Calabria è, infatti, tra le poche regioni che non hanno ancora riconosciuto tali innovative forme di ospitalità, le quali rispondono ad una precisa e sempre maggiore tendenza del mercato verso il cosiddetto “turismo esperienziale”, inteso come esperienza attiva, autentica ed ecosostenibile che permette al turista di immergersi nello stile di vita locale e nell’ambiente naturale che ne costituiscono l’identità».

Le tipologie
L’articolo 2 del disegno di legge – che complessivamente è composto di 10 articoli – definisce e regola le strutture innovative introducendo l’articolo 8- ter nella legge 34/2018, distinguendole in particolare in: a) alloggi galleggianti: alloggi galleggianti saldamente assicurati alla riva o all’alveo di fiumi e canali; b) case sugli alberi: alloggi collocati in posizione sopraelevata dal suolo su specie arboree; c) palafitte: alloggi collocati saldamente su superfici acquee; d) botti: alloggi realizzati all’interno di manufatti dalla foggia di botti in legno; e) case mobili su ruote: alloggi installati saldamente al suolo, provvisti di meccanismi di rotazione in funzione; f) stanze panoramiche: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili, caratterizzati da un elevato rapporto tra la superficie finestrata e quella del pavimento; g) altre tipologie di alloggi amovibili: alloggi collocati saldamente al suolo, facilmente rimovibili. In sostanza la proposta di legge calabrese considera strutture ricettive innovative quelle forme di ospitalità che sono collocate in ambienti naturali, non sono riconducibili alle categorie ricettive tradizionali (hotel, B&B, agriturismi, campeggi, ecc.), possono essere realizzate in edifici o manufatti, anche con elementi facilmente rimovibili, non hanno un collegamento permanente al terreno, presentano particolari caratteristiche costruttive o architettoniche. Le tipologie elencate (alloggi galleggianti, case sugli alberi, palafitte, botti, case mobili su ruote, stanze panoramiche e altri alloggi amovibili) sono esempi concreti di questa nuova categoria. In generale per la Regione Calabria con questo disegno di legge l’obiettivo – si legge nella relazione al disegno di legge – è «perseguire il miglioramento del sistema dell’accoglienza anche attraverso modelli innovativi di offerta turistico-ricettiva capaci di ampliare la stessa offerta turistica nel territorio regionale nel segno dello sviluppo economico sostenibile e del rispetto dell’ambiente; l’offerta turistico-ricettiva cosiddetta “innovativa” necessita di essere normata al fine di consentire agli operatori che sperimentano modelli alternativi di accoglienza di svolgere le proprie attività in linea con gli adempimenti delle normative di settore». Anche perché – si aggiunge – «la circostanza della mancata regolarizzazione e classificazione di tali strutture arreca pregiudizio tanto all’economia regionale, dal punto di vista fiscale, quanto all’attività di rilevazione e monitoraggio dei flussi turistici, alterando l’attendibilità e la qualità dei dati raccolti». (c. a.)
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