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«La risposta alla violenza non può essere affidata alla vendetta individuale»

Il punto decisivo è il perdurare dell’azione di Mario Roggero

Pubblicato il: 16/07/2026 – 10:40
di Chiara Penna*
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«La risposta alla violenza non può essere affidata alla vendetta individuale»

Ogni fatto di sangue che segue un’aggressione violenta riapre inevitabilmente il dibattito sulla legittima difesa. È una reazione comprensibile sul piano emotivo, ma il diritto penale opera su presupposti diversi dall’istinto e dalla percezione soggettiva.
La legittima difesa richiede che il pericolo sia attuale e che la reazione sia necessaria e proporzionata a respingerlo. Quando l’aggressione è ormai cessata e l’autore è in fuga, viene meno il presupposto fondamentale che giustifica l’uso della forza. Da quel momento, qualsiasi condotta punitiva non è più una difesa, ma una risposta privata all’offesa.
Sotto il profilo strettamente giuridico, il punto decisivo è proprio il perdurare dell’azione di Mario Roggero – gioielliere che uccise due rapinatori – dopo la cessazione del pericolo immediato. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la reazione difensiva sia scriminata solo finché è funzionale a neutralizzare l’offesa in corso. Quando l’azione prosegue nonostante l’aggressore non rappresenti più una minaccia attuale, il rapporto di necessità tra difesa e offesa si interrompe e la condotta esce dall’ambito della legittima difesa.
Questo non significa ignorare il contesto umano. Al contrario, il vissuto psicologico dell’imputato è un elemento che merita comprensione. Chi subisce un’aggressione violenta può trovarsi in una condizione di intensa attivazione emotiva, con paura, disorientamento e alterazione della capacità di valutare lucidamente la situazione. La criminologia e le neuroscienze comportamentali descrivono da tempo i meccanismi di iperattivazione neurofisiologica che possono accompagnare eventi traumatici improvvisi.
Proprio per questo è importante distinguere tra comprendere e giustificare. Il trauma può spiegare una reazione, ma non trasforma automaticamente quella reazione in una causa di giustificazione penalmente rilevante.
Nel caso specifico, inoltre, esiste un elemento che rende il dibattito particolarmente delicato: il video dell’accaduto è accessibile a tutti e mostra in modo oggettivo il protrarsi dell’azione dell’orafo. È proprio la durata della condotta successiva alla fase di immediato pericolo ad aver assunto un rilievo centrale nella valutazione giudiziaria.
Anche la pena inflitta — 14 anni e 9 mesi, a fronte di due omicidi e di un tentato omicidio — evidenzia che il tribunale non ha ignorato il contesto emotivo e le circostanze antecedenti. Se il giudice avesse ritenuto irrilevante quel vissuto, il trattamento sanzionatorio avrebbe potuto essere ben più severo, fino all’ergastolo.
È proprio nei casi più drammatici, dunque, che lo Stato di diritto dimostra la propria forza. Se si accettasse il principio secondo cui chi ha subito un’aggressione può inseguire il responsabile e colpirlo quando il pericolo è cessato, si legittimerebbe una forma di giustizia privata incompatibile con la nostra cultura giuridica. La risposta alla violenza, almeno in Italia, non può essere affidata alla vendetta individuale, ma deve rimanere entro i limiti fissati dalla legge, perché è proprio il rispetto di quei limiti a distinguere la giustizia dalla ritorsione ed il nostro Paese da altri, che neanche incriminano i “pistoleri” domestici. (redazione@corrierecal.it)

*Avvocato e Criminologa

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