Consiglio di Stato, annullata la mancata conferma di Facciolla alla guida della Procura di Castrovillari
«Il Csm deve fondare le proprie valutazioni su fatti accertati e su contestazioni adeguatamente motivate»
CASTROVILLARI La vicenda nasce dalla delibera con cui il Csm, il 7 febbraio 2024, aveva negato a Facciolla la conferma nell’incarico direttivo di procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari. La decisione era arrivata dopo il primo quadriennio dell’incarico ed era stata motivata con la ritenuta carenza delle condizioni di «indipendenza ed equilibrio» considerate imprescindibili per la funzione direttiva. Due, in particolare, le vicende poste alla base della valutazione negativa. La prima riguardava l’inserimento, in un fascicolo d’indagine, di un’annotazione di polizia giudiziaria ritenuta falsa o comunque anomala. La seconda riguardava invece una presunta attività volta a screditare magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, attraverso esposti e interlocuzioni con il procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro.
Il Tar aveva annullato la delibera
Il Csm aveva sostenuto che queste condotte, indipendentemente dall’esito dei procedimenti penale e disciplinare allora pendenti, fossero sufficienti a compromettere le condizioni di equilibrio e indipendenza necessarie per la permanenza nell’incarico.
Il Tar Lazio aveva però annullato la delibera. Nel frattempo, sulla vicenda dell’annotazione di polizia giudiziaria era intervenuta la sentenza del Tribunale di Salerno del 18 luglio 2025, con la quale Facciolla era stato assolto dall’accusa relativa a quel fatto.
Ed è proprio su questo passaggio che il Consiglio di Stato costruisce uno dei punti centrali della propria decisione.
I giudici di Palazzo Spada riconoscono al Csm un’ampia autonomia nella valutazione dei magistrati chiamati a ricoprire incarichi direttivi. Il procedimento di conferma, spiegano, non è necessariamente subordinato all’esito dei procedimenti penali o disciplinari riguardanti gli stessi fatti. L’organo di autogoverno può quindi compiere una propria valutazione.
Questa autonomia, tuttavia, non è illimitata.
«L’autonomo nucleo decisionale» del Csm, afferma la sentenza, incontra «un limite ontologico nell’esistenza dei fatti medesimi». Se il fatto sul quale si fonda la valutazione non viene confermato o viene addirittura smentito nella sede competente, non è possibile continuare a utilizzarlo come presupposto di una decisione sulla carriera del magistrato.
La valutazione del Consiglio di Stato
Il principio viene espresso in termini particolarmente netti: una valutazione amministrativa non può continuare a poggiare su una ricostruzione dei fatti che sia stata smentita, perché ciò significherebbe esercitare il potere amministrativo «in contrasto con la realtà materiale».
Nel caso concreto, secondo il Consiglio di Stato, il giudicato penale di assoluzione ha quindi fatto venir meno il necessario «sostrato materiale» della valutazione compiuta dal Csm sull’annotazione di polizia giudiziaria.
La sentenza affronta anche un altro aspetto importante: il Csm avrebbe potuto sospendere il procedimento di conferma in attesa della definizione del procedimento penale o disciplinare, ma la sospensione prevista dall’articolo 87-bis del testo unico della dirigenza giudiziaria ha natura facoltativa. Avendo scelto di procedere comunque alla valutazione, però, l’organo di autogoverno ha assunto il rischio che gli accertamenti successivi nelle altre sedi potessero entrare in contrasto con la propria decisione. Quel rischio, sottolinea il Consiglio di Stato, non può ricadere sul magistrato interessato.
Ma la sentenza non si ferma alla vicenda penale.
I giudici correggono infatti anche un passaggio della pronuncia del Tar, chiarendo che la contestazione relativa ai rapporti con la Dda di Catanzaro non aveva avuto un ruolo secondario nella decisione del Csm. Al contrario, aveva sostenuto il giudizio di non conferma «su un piano di parità» con i fatti di rilievo penale. Anche questa parte della delibera, tuttavia, viene giudicata illegittima.
La ricostruzione
Secondo il Consiglio di Stato, la contestazione era formulata in maniera generica. La delibera richiamava esposti e una relazione al procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro senza indicarne concretamente il contenuto. Altrettanto vaga risultava, secondo i giudici, la citazione della presunta «rilevanza mediatica» della vicenda.
Ancora più significativa è la mancata considerazione delle difese presentate da Facciolla nel corso del procedimento amministrativo.
Il magistrato aveva negato di avere presentato gli esposti contestati e aveva spiegato che le interlocuzioni con il procuratore generale erano riconducibili, tra l’altro, a una richiesta di chiarimenti conseguente a un’interrogazione parlamentare sulla sua sottoposizione a indagini a Salerno e a una nota riservata con cui aveva lamentato una carenza di coordinamento della Dda dopo l’arresto di un ufficiale di polizia giudiziaria.
Su queste circostanze, osserva il Consiglio di Stato, la delibera del Csm non aveva preso posizione, limitandosi ad affermare in maniera apodittica la ricostruzione accusatoria.
Il risultato è il rigetto integrale dell’appello presentato da Ministero della Giustizia e Csm. Resta dunque confermata la sentenza del Tar Lazio che aveva annullato la delibera di non conferma.
Le due amministrazioni sono state inoltre condannate, in solido, a rifondere a Facciolla le spese del giudizio, liquidate in 5 mila euro oltre agli accessori di legge.
La pronuncia non equivale, però, a una automatica nuova nomina o riconferma di Facciolla alla guida della Procura di Castrovillari. Il Consiglio di Stato ha annullato la decisione amministrativa di non conferma, fissando però un principio destinato ad avere un rilievo più generale: la discrezionalità del Csm nella valutazione dei magistrati è ampia, ma non può prescindere dall’esistenza concreta dei fatti sui quali quella valutazione viene costruita, né può sottrarsi all’obbligo di motivare puntualmente le contestazioni e di confrontarsi con le difese dell’interessato. (redazione@corrierecal.it)
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