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la decisione del tar

Referendum sullo Statuto della Calabria, il ricorso della Regione «inamissibile per difetto di giurisdizione». La partita resta aperta

Secondo i giudici, la vicenda non riguarda l’esercizio di un potere amministrativo. La controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario

Pubblicato il: 11/09/2026 – 13:55
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CATANZARO La controversia sul referendum relativo alle modifiche dello Statuto della Regione Calabria arriva ad un primo snodo giudiziario, ma senza che il Tribunale amministrativo regionale si pronunci sulla legittimità della consultazione. Con la sentenza pronunciata dalla Prima Sezione, il Tar Calabria ha infatti dichiarato inammissibile per difetto relativo di giurisdizione il ricorso presentato dalla Regione Calabria contro il decreto con cui l’Ufficio Centrale Regionale per il Referendum presso la Corte d’Appello di Catanzaro aveva dichiarato ammissibile la richiesta referendaria.

I fatti

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato la proposta di legge di modifica dello Statuto regionale nel novembre del 2025, prevedendo l’introduzione nello Statuto dell’art. 34-bis: «Il Presidente può nominare fino a due Sottosegretari alla Presidenza della Giunta regionale, per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato». Una questione diventata terreno di scontro tra i due schieramenti che si confrontano nell’agone calabrese. Il 28 aprile scorso, sette consiglieri regionali: Ernesto Francesco Alecci, Elisabetta Maria Barbuto, Vincenzo Bruno, Francesco De Cicco, Giuseppe Falcomatà, Rosellina Madeo e Giuseppe Ranuccio hanno presentato una richiesta di referendum popolare, rivolgendosi all’Ufficio Centrale Regionale per il Referendum presso la Corte di Appello di Catanzaro.

L’udienza

L’odierna udienza collegiale davanti ai giudici del Tar della Calabria ha avuto ad oggetto la discussione del ricorso avverso al provvedimento dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Catanzaro che aveva accolto il ricorso delle opposizioni «dichiarando ammissibile la consultazione popolare sullo Statuto regionale riguardo all’introduzione dei sottosegretari». La Regione – tramite l’Avvocatura di Stato – ha proposto ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio centrale. Nella memoria, la difesa regionale ha dedotto che la norma contestata «sarebbe del tutto coerente con le previsioni costituzionali e sarebbe rispettosa dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza; e che l’operato del Segretario Generale ad essa si sarebbe legittimamente conformato». Oggi la decisione del Tar che ha dichiarato inammissibile per difetto relativo di giurisdizione il ricorso della Regione. (f.b.)

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