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Nuovo Codice della Strada, multe più basse e niente obbligo di patente e libretto

Via libera dal Consiglio dei ministri

Pubblicato il: 13/10/2026 – 21:01
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Il nuovo Codice della Strada, approvato in Consiglio dei Ministri, prevede una generale diminuzione delle multe e, al tempo stesso, un deciso contrasto, voluto dal ministro Matteo Salvini, ai comportamenti che mettono maggiormente a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La razionalizzazione delle sanzioni, specifica il Mit al termine del Cdm, oltre alla sospensione dell’adeguamento automatico biennale all’inflazione, vede un arrotondamento al ribasso degli importi rispetto alla legislazione vigente: i minimi edittali più comuni di 26 e 42 euro scendono rispettivamente a 25 e 40 euro, mentre le sanzioni di 83 e 87 euro vengono ridotte a 80 euro. 

Stop all’obbligo di patente e libretto

Una delle principali innovazioni del nuovo Codice della strada sul tavolo del Cdm consiste «nella soppressione dell’obbligo di portare con sé i documenti fisici di guida e di circolazione». Lo si legge in una bozza visionata dall’Agi. «Pertanto, la patente e la carta di circolazione non saranno più un «documento da esibire», ma la rappresentazione fisica di dati già presenti e certificati in banche dati digitali nazionali. Ne consegue che, in caso di controllo, l’identificazione del conducente e la verifica della regolarità del veicolo e del titolo di guida avverranno tramite l’accesso telematico a tali archivi da parte degli organi di polizia, si legge nella bozza. 

Si alza il tetto anagrafico per autisti di bus e camion

E’ stato spostato a 70 anni (invece che a 68 anni) il tetto anagrafico per il trasporto professionale con tutte le patenti del gruppo 2, categorie previste per l’autotrasporto e gli autobus, con verifica biennale a partire dai 65 anni e sino ai 68 anni. «I titolari di patente di categoria C e CE, che hanno compiuto settanta anni di età, è consentita la guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t., a condizione – si legge nella bozza – che non esercitino attività di autotrasporto professionale per conto di terzi; ai titolari di patente di categoria D e DE, che hanno compiuto settanta anni di età, è consentita la guida di veicoli per i quali è richiesto, rispettivamente, il possesso delle patenti di categoria B o BE. E’ fatta salva la possibilità, per i titolari delle patenti D1 o D, di richiedere la riclassificazione delle medesime patenti in patente di categoria B, ovvero, o per i titolari delle patenti D1E o DE in patente di categoria BE”. Dopo i 68 anni era consentita la guida solo di veicoli per trasporto merci sino alle 20 t, mentre nessuna precisazione era contenuta in merito alla impossibilità di eseguire attività di trasporto professionale per conto di terzi dopo i 68 anni.

Aumento per alcune sanzioni

Multe aumentate in alcuni casi. La sanzione è aumentata del 20% in caso «di conducente in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope; gravi danni al patrimonio stradale o alle infrastrutture; conducente di veicoli eccezionali o trasporti in condizioni di eccezionalità». Del 50% per il conducente sottoposto «a divieto di guida a tempo determinato o indeterminato; esibizione di documenti falsi o contraffatti; veicolo senza targa o con targa contraffatta». Viene raddoppiata la sanzione pecuniaria per il «conducente senza patente o sottoposto a divieto di guida permanente; in occasione di sinistro provocato dal conducente con lesioni gravi o gravissime oppure con morte di una o più persone; mancato arresto all’alt, per le violazioni commesse durante il conseguente inseguimento; violazioni commesse con veicolo privo dell’assicurazione obbligatoria».

Un anno di carcere per chi guida senza patente

«E’ punito con l’arresto fino a un anno chi conduce un veicolo senza aver conseguito la patente corrispondente, con patente revocata o non rinnovata per perdita dei requisiti fisici e psichici, oppure durante un divieto permanente di guida, quando nei cinque anni precedenti sia già intervenuta una sanzione definitiva per la medesima area di condotte. La competenza appartiene al tribunale in composizione monocratica. All’accertamento consegue il divieto di guida da quattro a otto mesi. Con la condanna è sempre disposta la confisca del veicolo». 

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