Appalto Siram, ecco perché la Procura di Reggio vuole il rinvio a giudizio
REGGIO CALABRIA La curiosa amnesia che in riva allo Stretto sembra colpire i pubblici funzionari, spesso quadri alti dell’Amministrazione, se chiamati a vario titolo a testimoniare dai magistrati del…

REGGIO CALABRIA La curiosa amnesia che in riva allo Stretto sembra colpire i pubblici funzionari, spesso quadri alti dell’Amministrazione, se chiamati a vario titolo a testimoniare dai magistrati della Repubblica, pare aver fatto vittime anche agli Ospedali Riuniti.
O almeno, questo sembrano lasciare intendere le dichiarazioni che i tre dirigenti dell’Asp – Angelo Rabotti, Maria Felicita Crupi e Paolo Costantino- sul cui capo pende oggi una richiesta di rinvio a giudizio per aver pretestuosamente e “con dolo intenzionale” escluso la EdilMinniti, impresa di costruzioni reggina, a vantaggio della Siram, colosso dell’energia, recentemente inzaccherata dallo scandalo che ha travolto la Lega e il suo ex tesoriere Francesco Belsito. Controllata dal 2002 dalla multinazionale francese Veolia, la Siram da tempo ramazza appalti in Calabria e soprattutto agli ospedali Riuniti, ma secondo i magistrati – almeno in un caso- non si sarebbe aggiudicata un appalto per aver presentato un’offerta più vantaggiosa per le casse pubbliche.
Ma solo perché la sua unica e diretta concorrente è stata esclusa. Ed esclusa “con dolo intenzionale”, sottolinea il pm nel chiedere il rinvio a giudizio dei tre dirigenti chiamati a gestire quella gara. Un’istanza che il pm Leo Tenaglia ha deciso di avanzare anche dopo aver ascoltato i diretti interessati, o almeno averci provato.
Se infatti Rabotti e Crupi, sentiti prima come testimoni, quindi in qualità di indagati, decidono di rispondere alle domande del magistrato, il geometra Paolo Costantino, all’epoca responsabile unico della gara contestata – la manutenzione globale degli immobili e degli impianti – e oggi principale indagato, ha preferito non rispondere, trincerandosi dietro una corposa memoria difensiva elaborata dal suo legale di fiducia. Eppure proprio da lui il pm avrebbe voluto sapere come mai nell’ambito di quella gara di cui era responsabile siano stati chiesti requisiti e certificati che l’Asp generalmente non pretende, ma soprattutto come mai il suo ufficio abbia provveduto a consegnare i documenti necessari per la gara – e richiesti dalla EdilMinniti a tempo debito – esattamente due giorni dopo l’assegnazione del lavoro.
Un appalto vinto dalla Siram, nonostante l’Edilminniti avesse presentato un’offerta di gran lunga più vantaggiosa – 423.023,76 euro – rispetto a quella della concorrente, 707.598,19 euro. Una differenza che – stando a quanto la Crupi dichiara di fronte al pm – i tre commissari non avrebbero avuto neanche modo di apprezzare perché “né lei né gli altri componenti erano a conoscenza dell’offerta dell’Edilminniti per non aver aperto la relativa busta”.
Dunque, senza neanche visionare l’offerta all’epoca, la commissione di gara composta dai tre dirigenti bocciava la ditta reggina perché – si legge nelle carte – “pur avendo presentato una polizza fideiussoria pari al 50% dell’importo richiesto, allegando regolare certificazione Iso che le garantiva tale beneficio, non aveva formalmente richiesto di volersi avvalere di tale abbattimento rispetto all’importo totale” e “aveva omesso di produrre certificazione dell’esecuzione di precedenti analoghi lavori, limitandosi ad autocertificarla”. Motivazioni che per gli uomini della guardia di finanza che in seguito esamineranno quei documenti, così come per il Tar di Reggio Calabria che con sentenza del 1 dicembre 2010 aveva dato ragione alla Edilminniti, non sussistono.
Prima che gli uomini delle Fiamme Gialle si mettessero al lavoro, i giudici amministrativi avevano infatti chiarito che stando al decreto legislativo 163/2006, la riduzione del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria è un diritto che consegue automaticamente dal possesso della certificazione di qualità Iso e può essere documentata in sede di gara, ma soprattutto l’esecuzione di lavori analoghi può essere provata anche mediante autocertificazione. E sull’argomento, il Tar reggino– sottolineano i militari della Guardia di finanza in un’integrazione di informativa – dicono qualcosa di più: “L’esclusione potrebbe assumere carattere penalmente rilevante laddove fosse dimostrata l’intenzionalità delle condotte dei componenti della commissione.
A tal fine, nella vicenda, assume fondamentale rilevanza la questione relativa al rilascio, all’esclusa Edilminniti, dell’attestazione di esecuzione dei lavori in precedenza prestati in favore della stessa Azienda ospedaliera”. Circostanze che tanto i finanzieri, tanto il pm avrebbero voluto approfondire, ma allo scopo poco hanno potuto contare sui tre dirigenti che non sanno, non ricordano oppure non conoscono perché non sono in uffici preposti a valutare la questione.
È quello che – interrogata – sottolinea la Crupi e che Rabotti quasi rivendica. “Per quanto riguarda il precedente servizio di manutenzione Globale degli immobili non ero a conoscenza delle ditte aggiudicatarie in quanto, come ho già riferito, sono alla Uoc beni servizi dal gennaio 2009, mentre in precedenza svolgevo attività di avvocato per l’Azienda Ospedaliera e pertanto mi occupavo solo di atti giudiziari – afferma il dirigente davanti al magistrato – Nel prendere possesso dell’ufficio Provveditorato, non ero tenuto a conoscere chi svolgesse servizi”.
E Rabotti non dice nulla che non potrebbe essere vero, ma appare quanto meno curioso che non si sia mai accorto dei cantieri che la Edilminniti ha in ospedale almeno dall’inizio degli anni 2000, così come che non abbia mai visto il nome della ditta reggina su una qualsiasi delibera. Ed è lo stesso dirigente – o almeno così pare dalla trascrizione del suo interrogatorio – ad accorgersi di quanto la risposta possa apparire paradossale, tanto da affrettarsi a specificare “Se anche sia stata posta a mia visione qualche delibera ove fosse indicato il nominativo della Edilminniti quale precedente aggiudicatario, sicuramente non vi ho fatto caso poiché non rientra nei miei compiti, essendo le mie funzioni protese unicamente ad accertare la legittimità della gara, senza necessità alcuna di verificare fatti storici sia pure inseriti”.
Peccato però che in passato Rabotti – ed è lui stesso ad ammetterlo – abbia già avuto a che fare con la medesima ditta. “Per quanto riguarda la Cardiochirurgia, sono a conoscenza che l’aggiudicatario era la ditta EdilMinniti per essere stato incaricato occasionalmente per la redazione del contratto in sostituzione di altra collega”.
E il fato sembra regnare sovrano sulle procedure in atto ai Riuniti, se è vero che – dice il dipendente dell’area tecnica Giovanni Triolo, sentito come persona informata sui fatti perché incaricato di redigere il disciplinare della gara nel mirino dei pm – “quella predisposta era una bozza trasmessa all’Uoc acquisizione beni e servizi che poi avrebbe dovuto essere completata e confermata. Ribadisco comunque di aver preso un precedente disciplinare e la mancata previsione dell’autocertificazione non era sicuramente voluta, ma probabilmente frutto di una dimenticanza”. Anche qui, probabilmente una casualità, così come casualmente l’imprenditore reggino è stato costretto ad autocertificare di fronte a una commissione degli Ospedali Riuniti di aver già svolto dei lavori per gli Ospedali Riuniti, perché gli stessi Ospedali Riuniti non gli hanno fornito – quanto meno in tempo – la relativa documentazione. Casualità, senza dubbio. Tuttavia, i militari della Finanza, non possono fare a meno di notare che “in assenza di alcun documento giustificativo del ritardo nel rilascio del certificato in questione da parte dell’Azienda ospedaliera, appare quanto meno singolare che il geometra Costantino, in sede di gara, non abbia fatto presente in un senso o nell’altro, i motivi per cui la ditta era stata costretta ad autocertificare la condizione”.
Un’autocertificazione che – paradossalmente – riguardava lavori portati a termine proprio ai “Riuniti” e che i tre alti dirigenti – proprio in ragione della
posizione ricoperta – non avrebbero potuto non conoscere. E adesso toccherà ai giudici valutare se e in che misura si sia trattato di mera distrazione. (0010)