Il Tar blocca il porto turistico di Scalea
CATANZARO Le associazioni hanno vinto la loro battaglia: ieri è stata depositata la sentenza con cui il Tar Calabria ha di fatto bloccato la costruzione del porto turistico “Torre Talao”, a Scalea. I…

CATANZARO Le associazioni hanno vinto la loro battaglia: ieri è stata depositata la sentenza con cui il Tar Calabria ha di fatto bloccato la costruzione del porto turistico “Torre Talao”, a Scalea. I giudici amministrativi hanno dunque accolto il ricorso presentato da “Italia Nostra”, rappresentata dall`avvocato Marcello Nardi, contro Regione Calabria e Comune. e hanno annullato gli atti con cui era stata autorizzata la realizzazione del porto turistico, ovvero il decreto 10303 del 23 agosto 2011 del dirigente generale della Regione con cui era stato espresso parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del progetto, e il verbale della seduta conclusiva della conferenza di servizi del 3 gennaio 2012 che aveva dato il via libera al progetto definitivo.
Il Corriere della Calabria, già dal marzo 2012, si era occupato più volte della questione dando conto dei forti dubbi che Italia Nostra e il comitato Scalea 2020 avevano espresso in merito alla valutazione di impatto ambientale rilasciata dalla Regione e pubblicata sul Burc del 24 ottobre 2011. Tra le varie censure sollevate dalle associazioni, una risultava particolarmente grave: dal progetto definivo del porto turistico, infatti, era letteralmente scomparso il canale Sallegrino, che attualmente sfocia lì dove dovrebbe realizzarsi la darsena: l`Autorità di Bacino regionale, ente deputato alla salvaguardia delle norme dettate per la prevenzione del dissesto idrogeologico, ne aveva prescritto la deviazione a nord del porto. Deviazione difficile, se non impossibile, da realizzare per la presenza dei palazzi. Un “ostacolo” che i progettisti hanno risolto a monte con quella che a molti è apparsa un`operazione, se non “di prestigio” come hanno ribadito le associazioni del territorio, quanto meno avventata. Il Tar aveva già riconosciuto la validità di queste e altre osservazioni, e con l`ordinanza n. 487/12 del 15 settembre 2012 aveva sospeso il provvedimento impugnato rinviando all`udienza del 17 maggio 2013 per la trattazione nel merito. Qui il testo integrale della sentenza del Tar depositata ieri.