LA LETTERA | Macrì: gravi errori documentali
Pubblichiamo la lettera che Vincenzo Macrì, procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, ha inviato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura – Palazzo dei Maresci…

Pubblichiamo la lettera che Vincenzo Macrì, procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona, ha inviato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Superiore della Magistratura – Palazzo dei Marescialli Roma, avente per oggetto «Nomina Procuratore Nazionale Antimafia – Roma. Segnalazione gravi errori documentali»
Sono il dott. Vincenzo Macrì, procuratore generale della Corte d’Appello di Ancona. Ho partecipato al concorso per Procuratore Nazionale Antimafia, concluso ieri con la nomina del collega Franco Roberti. Ho letto la delibera della V^ Commissione, con l’illustrazione delle quattro proposte e le valutazioni comparative con i profili degli altri candidati. Ho così rilevato che nell’indicazione dei dati della biografia professionale che mi riguardano è stato commesso un gravissimo errore che ha avuto, come si dirà di seguito, una considerevole rilevanza nella valutazione della mia domanda, tanto da essere ripreso nelle motivazioni delle proposte Cassano in favore di Roberti e Calvi in favore di De Ficchy, quale elemento di discriminazione ai miei danni.
L’errore consiste nel fare datare la mia permanenza alla Dna, quale sostituto, dalla data del 16 gennaio 2003, invece che dal 16 gennaio 1993. Mi sono stati sottratti e oscurati dieci anni di attività professionale, visto che la mia esperienza di sostituto procuratore generale a Reggio Calabria è circoscritta al periodo novembre 1991-gennaio 1993. In quale ufficio giudiziario avrei svolto servizio nel decennio successivo è circostanza che attendo di conoscere dal Consiglio Superiore della Magistratura.
La rilevanza nella valutazione della mia posizione di tale erronea indicazione risulta evidente dalla lettura dei motivi di comparazione dei magistrati Roberti e De Ficchy. Nella prima comparazione (Cassano) si legge infatti “è ben vero che egli è in possesso di un congruo periodo di servizio presso la Dna (peraltro di durata inferiore a quello del dr. Roberti)”; nella seconda (Calvi) si legge “rispetto a tale
circostanza, il periodo di servizio prestato presso la Dna, inferiore a quello del dottor De Ficchy…”
Risulta invece che la mia permanenza in Dna si è protratta per anni 17 e mesi 8, pari ad oltre il doppio di quella del dott. Roberti (anni 8 circa), e superiore di oltre due anni rispetto a quella del dott. De Ficchy. Ovviamente non si è neppure riferito che nessuno dei due predetti magistrati aveva ricoperto il ruolo di procuratore aggiunto della Dna (che io ho invece ricoperto per oltre un anno, comprese le funzioni di vicario).
Le numerose omissioni contenute nella sintetica valutazione di comparazione hanno deformato e stravolto la mia figura professionale, che ne risulta immiserita e penalizzata oltre misura e il clamoroso errore surriferito non fa che completare l’impressione di pregiudiziale e incomprensibile ostilità della Commissione nei miei confronti. Dico questo perché già in sede di audizione avevo ricordato, allorché il presidente mi chiese la mia opinione sulla Dna nelle occasioni nelle quali “l’avevo incrociata”, che le mie opinioni non si riferivano ad un occasionale “incrocio”, ma da una lunga permanenza nell’Ufficio, come avevo subito dopo illustrato. D’altra parte spero che chi redige i “profili” sappia leggere le schede personali di ciascun magistrato (almeno quelle!)
In conclusione, e con riserva di tutelare la mia figura professionale nelle sedi consentite, chiedo che la delibera di proposta della V^ Commissione del Csm venga immediatamente rettificata, con la esatta indicazione della mia permanenza alla Dna, espungendo altresì dalle comparazioni con i magistrati Roberti e De Ficchy l’erronea indicazione di un mio periodo di permanenza alla Dna inferiore rispetto a quello da loro vantato.
Chiedo che la delibera di rettifica venga inserita nel sito del Csm, in allegato alla delibera di proposta suddetta, sottoposta all’esame del Plenum nella seduta del 24 luglio 2013, ex art. 45.
Le richiesta di cui sopra non hanno alcun significato di contestazione alla nomina del dott. Franco Roberti e nulla intendono rilevare sulle valutazioni degli altri candidati. Intendono però salvaguardare la propria figura professionale dall’uso strumentale di omissioni, circostanze errate, considerazioni semplicistiche e gravemente riduttive.
Vincenzo Macrì
Ancona 26 luglio 2013