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«Zappalà ha corrotto, ma la 'ndrangheta non c'entra»

REGGIO CALABRIA Il reato di corruzione c’è ma non risulta aggravato dalle modalità mafiose perché a non reggere sono gli elementi che portano ad affermare che esista una cosca Pelle tuttora oper…

Pubblicato il: 10/10/2014 – 8:29
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«Zappalà ha corrotto, ma la 'ndrangheta non c'entra»

REGGIO CALABRIA Il reato di corruzione c’è ma non risulta aggravato dalle modalità mafiose perché a non reggere sono gli elementi che portano ad affermare che esista una cosca Pelle tuttora operativa. È questa in sintesi la motivazione per cui i giudici della I sezione della Corte di cassazione hanno ribaltato la sentenza emessa in primo e in secondo grado dai giudici reggini a carico dell’ex consigliere regionale e sindaco di Bagnara, Santi Zappalà – difeso dagli avvocati Domenico Alvaro e Francesco Albanese, con il supporto del collegio difensivo costituito dai legali Andrea Alvaro e Antonio Saffioti – sorpreso a chiedere appoggio «per una straordinaria affermazione elettorale» al boss Peppe Pelle e per questo nei primi gradi di giudizio riconosciuto colpevole di corruzione elettorale aggravata dalle modalità mafiose.

 

ZAPPALÀ, LA CORRUZIONE C’È
Alle obiezioni sollevate dai legali del politico, che stando a quanto riassume la Suprema corte, nel ricorso segnalavano la «mancanza di serietà sia da parte dei candidati che da parte dei loro elettori» e «la riserva mentale da parte di Giuseppe Pelle che, pur avendo promesso l’appoggio ai due candidati, aveva deciso in realtà di darlo solo a un altro candidato, Nucera Pietro Antonio», i giudici del Palazzaccio ricordano quanto affermato da consolidata giurisprudenza: «Il reato di chi offre o promette qualunque utilità a uno o più elettore per ottenerne il voto è un reato di corruzione, sì che si consuma già al momento dell’offerta o della promessa, senza che abbia rilevanza alcuna la riserva mentale, anche del soggetto che assicura il sostegno elettorale».

Non importa dunque che quanto offerto o promesso concretamente si realizzi – spiegano i giudici – quello che rileva è «la mera offerta o promessa da parte del candidato, o chi per lui, circostanza non revocabile in dubbio nella fattispecie, di tal che nulla importa, l’eventuale – ma comunque irrilevante – dedotta riserva mentale in capo all’elettore». Nel caso dell’ex sindaco di Bagnara, nonché ex consigliere regionale – sottolinea inoltre la Suprema corte – le future utilità promesse erano tutt’altro che generiche. «Zappalà, infatti – si legge nelle motivazioni – aveva sì, ricordato che ottenere il trasferimento di un detenuto era diventato assai molto più difficile dopo il 1992, ma aveva anche manifestato un impegno a «fargli mettere un’informativa buona», garantendo di «poter fare qualcosa», perché «abbiamo un paio di amici, là dentro»; in definitiva: la promessa era quella di aiutare – con modalità non proprio “istituzionali” – i detenuti della famiglia Pelle a migliorare la propria condizione e ad avere qualche beneficio, pur nella consapevolezza manifestata a Pelle Giuseppe della difficoltà di ottenere quello maggiormente desiderato, il trasferimento ad un istituto penitenziario più vicino».

 

NIENTE CLAN, NIENTE AGGRAVANTE MAFIOSA
I giudici non hanno alcun dubbio al riguardo: Zappalà ha tentato di corrompere il boss Peppe in cambio di appoggio elettorale. Perché dunque cade l’aggravante mafiosa? Sul punto la Suprema corte è lapidaria: «La pronuncia consegue inevitabilmente all’annullamento delle condanne per gli appartenenti alla “cosca Pelle”, ma (..) si giustifica anche con la necessità di meglio descrivere in che modo si giunge alla certezza che le utilità promesse fossero dirette a favorire la cosca e non soltanto gli interessi privati di Giuseppe Pelle e di Giuseppe Mesiani Mazzacuva».

A mancare – stando a quanto affermato nelle motivazioni addotte dalla Cassazione per l’annullamento con rinvio a un nuovo processo d’appello per larga parte degli imputati del procedimento Reale – sarebbero proprio gli elementi necessari per provare l’esistenza stessa e la perdurante attività della cosca. «Evocare un’organizzazione criminale temibile – spiegano infatti i giudici della Cassazione – non contribuisce a provarne la sua effettiva esistenza, si deve osservare che l’utilizzazione, ai fini di prova dell’esistenza della cosca, delle precedenti condanne riportate da Giuseppe Pelle e i suoi congiunti, non fornisce un elemento di prova ulteriore ma dimostra che il dato è equivoco: Giuseppe Pelle è stato sì condannato per la partecipazione alla ‘ndrangheta, ma senza che in quella esistenza venisse affermata l’esistenza di una cosca Pelle; anzi è pacifico – lo ammette la stessa motivazione – che nessuna sentenza ha mai affermato l’esistenza di una cosca Pelle».

 

LA CASSAZIONE ACCUSA
E la Suprema corte mette nero su bianco il motivo per cui non siano presenti sufficienti elementi: «L’esame dei motivi di ricorso sul merito delle imputazioni non può che prendere l’avvio dalle fonti di prova utilizzate dal giudice: esse sono assai limitate e consistono, principalmente, nelle riprese video dell’ingresso dell’abitazione di Giuseppe Pelle, nelle intercettazioni ambientali svolte per circa quaranta giorni all’interno della stessa abitazione, in quelle eseguite in altre indagini e poco altro». Per i supremi giudici «mancano quasi del tutto accertamenti di polizia giudiziaria, anche minimi», ma anche «prove di carattere dichiarativo».

Di fatto, alla base delle accuse ci sono sostanzialmente solo le conversazioni intercettate in casa Pelle e poco altro, e questo per la Suprema corte pone diversi problemi di interpretazione e valorizzazione delle affermazioni captate anche perché «è più facile ritenere inequivoca l’affermazione fatta da uno o più dei soggetti intercettati avente per oggetto una condotta materiale ed istantanea, come per esempio una condotta violenta od omicidiaria posta in essere da colui che parla o da persona di cui altri conversano; i problemi non possono che aumentare – e con essi il rigore nell’interpretare le conversazioni – quando gli elementi costitutivi del reato sono molti e differenti tra loro».

 

LE INTERCETTAZIONI NON BASTANO
In sintesi, spiega la Corte riguardo al procedimento Reale, «quando il risultato delle intercettazioni costituisce l’unica fonte di prova per reati più complessi, inevitabilmente sorge il dubbio che esse forniscano davvero la prova di tutti gli elementi che devono essere provati. Quindi, se per ritenere provata l’esistenza di un’associazione mafiosa occorre una qualche esteriorizzazione del metodo mafioso quale forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del termine “avvalersi” contenuto nell’articolo 416 bis codice penale, e l’intimidazione deve tradursi in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti, occorre chiedersi se le conversazioni ne danno prova o se, da esse, possa evincersi con certezza la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva».

Analogo principio – segnalano i giudici – vale per la partecipazione all’associazione, come per l’intestazione fittizia di beni. «Quanto più complessa è la prova di un certo reato – conclude al riguardo la Suprema corte – tanto maggiore è il rischio derivante da una decisione fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate: se, infatti, la conversazione lascia margini di dubbio nella sua interpretazione, il giudice di merito può, sì, adottare una delle interpretazioni possibili dandone adeguata motivazione; ma se, sull’interpretazione adottata come verosimile o probabile, vengono costruite ulteriori ipotesi e ulteriori passaggi logici, la motivazione può divenire congetturale: può, cioè, affermare l’esistenza di un fatto o di una condotta sulla base di un processo argomentativo forse internamente coerente, ma privo, in realtà, di una base probatoria solida, cioè di un’interpretazione certa ed indiscutibile di un colloquio intercettato avente un oggetto rilevante per la prova del reato». 

 

PEPPE PELLE È UN BOSS, MA NON VUOL DIRE CHE ABBIA UN CLAN
Una speranza che non esiste per Giuseppe Pelle, «essendo stat a ampiamente dimostrata la sua appartenenza alla ‘ndrangheta in una posizione di rilievo riconosciuta dagli stessi capi dell’associazione». Tuttavia la condanna del boss, per la Suprema corte non implica l’esistenza stessa della cosca. «Il quesito che deriva dalla condanna di Giuseppe Pelle per il reato associativo – si legge infatti nelle motivazioni – è se il ruolo dallo stesso assunto fosse conseguenza dell’essere egli a capo di una cosca locale (appunto, la “cosca Pelle…), oppure fosse stato reso possibile – come sostiene lo stesso ricorrente, a vantaggio degli altri imputati – dalla sua particolare autorevolezza personale, che gli derivava anche dall’essere figlio di Pelle Antonio, da poco deceduto, anch’egli in possesso della medesima «autorevolezza mafiosa», che permetteva ad entrambi di intervenire nelle questioni più importanti della vita della ‘ndrangheta in una posizione super partes, come degli anziani saggi cui chiedere pareri, consigli e, se necessario, decisioni».

Un quesito che – per i giudici del Palazzaccio – gli elementi agli atti del processo Reale non riescono a sciogliere. «Di per sé, la forza di intimidazione della ‘ndrangheta non è messa in discussione da alcuno: ma la prova richiesta nel presente processo riguardava la sua concreta operatività in un territorio specifico – quello, appunto, controllato dalla “cosca Pelle” – con il tramite della specifica articolazione territoriale, la predetta cosca. Si deve, allora, verificare se la sentenza impugnata fornisce una motivazione logica e sufficiente di questi dati. La lettura della motivazione induce ad una risposta nettamente negativa».

 

Alessia Candito

a.candito@corrierecal.it

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