Fincalabra, il Consiglio di Stato conferma Mannarino
CATANZARO Dopo la vittoria al Tar Calabria di Catanzaro, anche il Consiglio di Stato si pronuncia a favore del ricorrente: Luca Mannarino rimarrà presidente di Fincalabra. I giudici amministrativi ha…

CATANZARO Dopo la vittoria al Tar Calabria di Catanzaro, anche il Consiglio di Stato si pronuncia a favore del ricorrente: Luca Mannarino rimarrà presidente di Fincalabra. I giudici amministrativi hanno infatti confermato quando statuito dal Tribunale di primo grado e ha perciò rigettato l’istanza cautelare con cui la Regione Calabria chiedeva la riforma dell’ordinanza collegiale del 21 maggio 2015. In quell’occasione, il Tar, ritenendo fondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dagli avvocati del ricorrente Mannarino in merito alla legge regionale 12 del 2005 in materia di spoil system, rimise gli atti alla Corte costituzionale e dispose la sospensione degli effetti del bando di gara contenuto nella deliberazione del 24 febbraio 2015 pubblicata sul Burc in data 10 marzo 2015, con la quale era stata avviata la selezione pubblica volta alla ricostituzione delle nomine degli organi decaduti di competenza della presidenza della Regione Calabria, limitatamente alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione di “Fincalabra spa”.
La Regione, a quel punto, impugnava l’ordinanza sospensiva dell’efficacia del bando e ricorreva quindi al Consiglio di Stato con l’obiettivo di rovesciare il provvedimento del giudice amministrativo di primo grado.
Nel respingere l’appello della Regione Calabria, il Consiglio di Stato scrive nell’ordinanza 3442 del 30 luglio 2015: «Considerato che con l’ordinanza impugnata il Tar ha sospeso il giudizio per legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge regionale 12 del 2005 e ha accolto nelle more della decisione della Corte costituzionale la domanda cautelare proposta dal ricorrente di primo grado, Luca Mannarino, avverso la disposta decadenza dall’incarico di presidente del consiglio di amministrazione della Fincalabra spa; ritenuto in tale contesto che non sono ravvisabili i presupposti per la concessione della misura cautelare invocata dalla regione appellante, atteso che: è interesse comune delle parti che la Corte costituzionale dia certezza sulla norma regionale sospetta di illegittimità costituzionale, il permanere di Mannarino nell’incarico di presidente della FinCalabra, consente la gestione della società pubblica, senza soluzione di continuità fino alla decisione della Corte costituzionale cui è stata rimessa la questione in diritto».
Del resto, argomenta il CdS, «Luca Mannarino è stato pur sempre scelto dalla stessa Regione sulla base della professionalità e capacità manageriali che non sono contestate; per questo motivo, il Consiglio di Stato respinge l’appello».