Riceviamo e pubblichiamo dal dipartimento Lavori pubblici della Regione:
Riguardo l’articolo pubblicato dal titolo “Edilizia sociale, un (altro) pasticcio da 55 milioni” si ritengono opportune alcune precisazioni.
Il bando di che trattasi, e relativo a un “programma pilota e sperimentale destinato alla locazione permanente”, ha visto quali aggiudicatarie imprese e cooperative in numero di quindici (attesa la dotazione finanziaria). Tra dette aggiudicatarie, parecchie hanno già avviato i lavori e stanno realizzando gli immobili secondo i tempi previsti dal bando.
Come del tutto ovvio allorquando si tratta di “graduatorie” a seguito di selezione, alcuni partecipanti hanno presentato ricorso amministrativo; da parte di alcuni vincitori (che ricorrevano contro la decisione della commissione di ammettere il finanziamento ma con un contributo inferiore a quello richiesto), e da parte di alcuni degli esclusi (che contestavano l’espulsione o il punteggio attribuito).
In ogni caso sono pochissimi i ricorsi presentati, e allo stato attuale tutti quelli che tendevano a sospendere l’efficacia della graduatoria sono stati rigettati, quindi la graduatoria conserva la sua piena efficacia ed il programma sta andando regolarmente avanti.
Su due ricorsi si è giunti a sentenza di merito di primo grado. Una prima sentenza riguarda il ricorso presentato dalla cooperativa “Le Tre Province” che contestava il punteggio attribuito alla richiesta, (ricorso rigettato dal Tar nel gennaio 2016), l’altra riguarda, appunto, il ricorso della ditta Panama.
Questa ultima, a differenza della prima, non attiene ad una presunta errata valutazione da parte della commissione bensì alla mancata attuazione, da parte della commissione, dell’istituto del “soccorso istruttorio” . Come è noto, trattasi di un istituto introdotto solo recentemente nella normativa italiana sugli appalti (legge n. 114/2014), che consente di sanare, dietro una sanzione pecuniaria, l’incompletezza o l’irregolarità di alcuni documenti di gara.
A seguito della sentenza cui si fa riferimento nell’articolo (risalente ai primi di agosto del 2015), la Regione ha valutato se proporre, o no, ricorso, anche in considerazione di diversi orientamenti della giustizia amministrativa in merito al predetto istituto.
L’avvocatura regionale ha valutato non opportuno ricorrere in secondo grado e a causa di un mero disguido tale decisione non è stata comunicata al competente dipartimento che, pertanto, non ha ancora provveduto a dare esecuzione alla sentenza.
Un mero disguido, quindi, di cui si chiede venia, non senza dare però contezza che la relativa sentenza non annulla per niente la graduatoria o il programma; semplicemente riammette la Panama alla selezione senza produrre effetti sugli altri beneficiari del contributo. D’altronde, il ricorso della società di che trattasi richiedeva l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria nella sola parte in cui dispone l’esclusione della medesima società.
Si è già disposta la valutazione dell’istanza da parte della commissione giudicatrice che, se ammessa, sarà finanziata come le altre, riceverà il suo contributo come gli altri operatori, come le due cooperative “Nova Casa” ed “Abitcoop” (che stanno regolarmente portando avanti i loro interventi) menzionate nell’articolo di che trattasi per un presunto conflitto di interesse, in merito al quale, e dopo un’attenta valutazione della giurisprudenza in materia, si è ritenuto che non sussistessero valide motivazioni per una loro esclusione.
Nessun pasticcio, quindi, che fa presagire analogie con altro programma su cui recentemente si è espresso il Consiglio di Stato attestando la piena legittimità di una presunta controversa azione amministrativa.
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