L’ufficio legislativo smonta la legge sul golf
REGGIO CALABRIA L’ufficio legislativo del consiglio regionale smonta la legge sul golf. Articolo per articolo, non si può dire che l’analisi del provvedimento – il cui alfiere è Orlandino Greco – sia…

REGGIO CALABRIA L’ufficio legislativo del consiglio regionale smonta la legge sul golf. Articolo per articolo, non si può dire che l’analisi del provvedimento – il cui alfiere è Orlandino Greco – sia un successo. Non ce n’è una che vada che per il verso giusto.
A partire dallo strumento individuato per raggiungere le finalità della norma, che mira a favorire la realizzazione di almeno cinque campi da golf in tutta la Calabria. La proposta di legge ha pensato di sfruttare l’istituto dell’Accordo di programma. E «prevede la modifica degli “strumenti urbanistici generali vigenti” quale conseguenza diretta e automatica dell’approvazione dell’accordo di programma». In sostanza, con il “patto” tra enti locali – è l’idea della legge – si potrebbero modifica in automatico i Psc dei Comuni nei quali sorgeranno i campi. Questa ipotesi, secondo l’ufficio legislativo di Palazzo Campanella «potrebbe integrare un’ipotesi di incompatibilità costituzionale per contrasto agli articoli sulle autonomie locali, il governo del territorio e principi di sussidiarietà». Cominciamo bene, insomma. Altro intoppo. All’articolo 3 la legge dice che «i progetti degli impianti golfistici che per il loro carattere naturalistico sono compatibili con le zone agricole, …, sono approvati, …, mediante conferenza dei servizi, nell’ambito dell’accordo di programma di cui all’articolo 1». Qui, i “controllori” delle proposte di legge suggeriscono di eliminare l’inciso “che per il loro carattere naturalistico sono compatibili con le zone agricole” perché rischierebbere di «circoscrivere la portata della norma, con ciò ben potendo disattendere la ratio della proposta di legge», che è quella di descrivere «tutte le fattispecie finalizzate alla progettazione di impianti golfistici». Un errore di “grammatica” legislativa, questione tecnica comunque superabile. Altro guaio all’articolo 5, che stabilisce «il passaggio al patrimonio disponibile del Comune delle strutture ricettive turistiche di pertinenza dell’impianto in caso di sua chiusura prima del termine di dieci anni dalla sua realizzazione». In questo caso, la disposizione, «intervenendo in materia di ordinamento civile, potrebbe comportare la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera I della Costituzione, essendo tale materia assegnata alla competenza esclusiva statale». Un nuovo conflitto con la Costituzione, dunque. Stesse perplessità per la parte della legge nella quale «si introducono limiti al potere dispositivo sulle strutture ricettive, o parti di esse, in capo ai soggetti privati costruttori». Un’aggiunta che «limita la proprietà provata e invade il campo di competenze esclusivo dello Stato».
Infine, la norma va rivista anche nella parte in cui annuncia la realizzazione delle strutture senza che vi siano «nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale», questione esplicitamente richiesta dal governatore Oliverio. Non basta scriverlo, per l’ufficio legislativo. Bisogna pure provarlo con una «relazione tecnico-finanziaria, non rinvenuta nella documentazione trasmessa». Anticostituzionale e poco appropriata dal punto di vista finanziario, la legge sul golf rischia di restare ancora una volta ai box. In fondo è soltanto il primo punto all’ordine del giorno del consiglio regionale di oggi.
Pablo Petrasso
p.petrasso@corrierecal.it