Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:26
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 6 minuti
Cambia colore:
 

«Il senso delle regole per la scelta dei manager»

di Pasquale Monea*

Pubblicato il: 05/05/2020 – 11:29
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Il senso delle regole per la scelta dei manager»
Leggo con interesse l’iniziativa della Giunta Regionale della Calabria finalizzata a modificare il sistema di scelta dei Dirigenti da porre al vertice delle proprie strutture e, con piacere, colgo come si siano abbandonate vecchie logiche non coerenti con un innovativo percorso di funzionamento della P.A. sul quale tempo addietro avevo avuto già modo di precisare (si veda Enti locali&PA de “Il Sole 24 Ore”, Incarichi esterni, rebus operativo sulla «previa verifica» chiesta dalla Corte dei Conti). La tesi, evidentemente sostenuta dalla burocrazia interna alla Regione Calabria (invero come in altre realtà regionali e spinta dalle OO.SS.), ad un’attenta lettura non trova riscontro in alcuna disposizione normativa statale ma è il solo regolamento regionale che impone una valutazione degli interni prima ancora di rivolgersi a soggetti esterni all’Ente. Il dato normativo dal quale prendere spunto è quello introdotto dal D.L. n°90/2014 per il quale «per la dirigenza regionale si procede tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni … omissis…, previa selezione pubblica ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» che prevede il possesso della comprovata esperienza pluriennale e della specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico. Intanto per concorsualità non può che intendersi l’accertamento in capo ai soggetti interessati del possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico (anche per le Regioni, stante l’estensione operata con il citato D.L. 90/2014), principio affermato dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Sicilia con la sentenza n. 171/2020, ma il tema vero è se la comparazione debba avvenire in un unico contesto ovvero solo dopo che gli interni siano stati valutati inidonei o dimostrino disinteresse per l’incarico. Sul tema la Corte dei Conti, spinta da un’eccessiva difesa del bilancio come bene pubblico ma che in verità non pare abbia prodotto brillanti risultati visto che il sistema investimenti nel Paese è ai minimi termini, ha un atteggiamento di particolare chiusura, a parere di chi scrive, oltre la letterale interpretazione della norma. Secondo la Corte “il sistema di provvista dirigenziale disciplinato dall’art. 19, commi da 1 a 6, D.Lgs.n.165/2001 valuta assolutamente eccezionale l’affidamento di funzioni dirigenziali a soggetti esterni” senza tener conto che il legislatore lo ha già limitato ritenendo il sistema attivabile solo in un ambito di rigide percentuali. La Corte, peraltro, giustifica l’atteggiamento di chiusura sul presupposto che occorra “affidare l’incarico a coloro che abbiano superato il percorso di qualificazione concorsuale per l’inserimento nel ruolo dirigenziale anche al fine di soddisfare le legittime aspettative dei dirigenti interni a ricoprire l’incarico”, come se ad esempio coloro che “provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato” (testuale proprio il comma 6 del citato art. 19 del D.Lgs. 165/2001) abbiano superato un concorso di particolare selezione. E allora il punto di effettiva svolta non può che essere quello che assicuri la contemporanea soddisfazione delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione, all’interno del quale i diritti e le aspirazioni del dipendente convivono con le esigenze dell’amministrazione (cfr. Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione 3/2013) e con oggettiva valutazione della professionalità e delle caratteristiche attitudinali (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Campania, deliberazione 218/2017). Ed allora è compatibile con un sistema del genere un doppio avviso ovvero una semplice preferenza agli interni? Invero una lettura della norma che sia anche efficace, efficiente e coerente con la nuova formulazione adottata per le Regioni (vedi sopra D.L. 90/2014) parrebbe porre tale adempimento (la selezione pubblica) nella fase di designazione e nomina, prima della successiva contrattualizzazione, con l’evidente necessità di predisporre avvisi aperti ad interni ed esterni: solo in tal modo l’Amministrazione sarà veramente in grado di motivare la scelta di un soggetto esterno, ovviamente sul presupposto della disponibilità numerica e percentuale. Possiamo immaginare di avere alla guida della Protezione Civile un rinomato esperto o altrettanto alla Sanità un medico di fama internazionale, ovvero un abile Magistrato della Corte dei Conti a tutela del Bilancio se a queste figure anteponiamo “a prescindere” e per “avviso” tutti gli interni? O da subito occorre poter comparare le professionalità? In altri termini: è coerente con l’adeguatezza delle professionalità, in un periodo così complicato, prima una valutazione degli interni e solo dopo passare agli esterni? In altri termini, a fronte della necessità di conferire un determinato incarico dirigenziale, come può correttamente affermarsi che un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione sia dotato “di (una) particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione” se non mettendo a confronto in parallelo le professionalità interne e quelle esterne, all’interno di un unico avviso e conseguente procedimento valutativo. Se non si consente la contemporanea partecipazione e valutazione degli interni e degli esterni, non si potrà mai sapere se per quel determinato incarico si candiderà un esterno dotato di una qualificazione professionale più in linea con gli obiettivi dell’amministrazione e, quindi, superiore a quella di un qualunque dirigente di ruolo. La chiarezza nell’introdurre una procedura selettiva sia per gli enti locali che per le Regioni consente di affermare che il legislatore abbia voluto da un lato imporre non solo una procedura improntata all’imparzialità, alla ragionevolezza e all’osservanza dei principi costituzionali del buon andamento, dell’efficienza e dell’agire pubblico, ma, dall’altro, abbia anche voluto introdurre uno strumento che, nel rispetto dei canoni appena citati, possa adeguatamente porre l’Amministratore dinanzi alla scelta più adeguata, individuando la migliore professionalità, in relazione alle esigenze della struttura ed in rapporto agli obiettivi programmatici. Tale interpretazione, d’altronde, è quella che meglio pare cogliere lo spirito del legislatore quando ribadisce, comunque, un limite numerico ai dirigenti esterni, non senza sottovalutare che tale soglia numerica/percentuale trova un ulteriore limite nel più generale limite di spesa imposta agli enti locali ed alle Regioni. Sembrerebbe evidente che lo scopo della disposizione sia quello di scegliere persone di comprovata qualificazione, in grado di apportare esperienze nuove e particolari all’interno della P.A. (con percentuali limitate), nei casi in cui la qualificazione professionale, le precedenti esperienze pluriennali e la specifica professionalità appaiono elementi indispensabili per una corretta valutazione. Merita di essere segnalata, infine, la considerazione che per gli incarichi a dirigenti di altre amministrazioni la norma (il comma 5 bis dell’art. 19 del D.Lgs. 165/2001) non chiede affatto la “non rinvenibilità” nei ruoli dell’Amministrazione nella considerazione che coloro i quali appartengono al ruolo dirigenziale, seppur di altre P.A. abbiano comunque superato un concorso pubblico ed abbiano maturato idonea esperienza che ben può creare osmosi con la struttura regionale. Immaginare che un Dirigente Generale del Ministero ovvero un alto dirigente di altra P.A. non possa adeguatamente prestare la propria attività all’interno di una Regione e dare il suo utile contributo, se non dopo la rinuncia di tutti gli interni, appare francamente contrario allo spirito della norma e, forse, nel “dopo Covid-19” un inutile orpello autoreferenziale.

*Segretario Generale della Città Metropolitana di Firenze

Argomenti
Categorie collegate

x

x