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Camera di Commercio di Cosenza, bocciato il ricorso dell'ex segretaria generale

Il Tribunale dà ragione all’ente nella controversia riguardante la retribuzione di risultato non assegnata a Donatella Romeo, condannata al pagamento delle spese

Pubblicato il: 17/12/2020 – 17:54
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Camera di Commercio di Cosenza, bocciato il ricorso dell'ex segretaria generale
COSENZA Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso di Donatella Romeo, ex segretario della Camera di Commercio bruzia, e l’ha condannata al pagamento delle spese per complessivi 8.616 euro. L’ex dirigente contestava la legittimità delle schede degli obiettivi per la valutazione delle performance individuali che l’Organismo indipendente di valutazione (Oiv) stilate nei suoi confronti per gli anni 2014 e 2015, e chiedeva ai giudici di stabilire l’illegittimità della deliberazione numero 116 del 29.12.2016. Chiedeva anche la condanna dell’Oiv della Camera a effettuare nuovamente la valutazione sulla sua performance. La Camera di Commercio di Cosenza, da parte sua, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendo il suo rigetto e la condanna di Romeo al risarcimento dei danni per lite temeraria. L’ex segretaria generale contestava la delibera nella quale l’Oiv comunicava «di essere addivenuto ad esprimere una valutazione “in termini percentuali insoddisfacenti sull’attività del Segretario Generale”, trasposta nella scheda valutativa allegata al verbale n. 6 del 18.7.2016 e che la valutazione eseguita sulla scorta della scheda “in relazione agli indici prestabiliti per il 2015” non raggiunge un punteggio numericamente sufficiente e come tale deve ritenersi negativa”». Una bocciatura che si è tradotta, per Romeo, nel mancato riconoscimento della retribuzione di risultato. L’ex dirigente contestava, tra le altre cose, la «violazione del suo “diritto ad essere ascoltata” in conformità al disposto dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, rappresentando che l’Oiv l’aveva convocata nel mese di agosto 2016 ma che, siccome per quella convocazione ella ricorrente era stata impossibilitata a partecipare per disguidi tecnici, chiedeva la fissazione di una nuova data ma l’Oiv procedeva, nel successivo mese di dicembre, senza garanzia del contraddittorio, a trasmettere le valutazioni alla Giunta Camerale per l’approvazione». Un assunto che il Tribunale considera «palesemente infondato» alla luce dei chiarimenti offerti dall’ente camerale. Risulta infatti che «la ricorrente è stata regolarmente convocata al fine di acquisirne in contraddittorio le valutazioni; né risulta alcuna sua formale giustificazione all’assenza per la riunione dell’11.8.2016, per cui evidentemente la Camera di Commercio si è attenuta alla normativa regolamentare in esame, mettendo la ricorrente nelle condizioni di partecipare al procedimento pur non avendo la stessa inteso esercitare tale facoltà di partecipazione». Tra le altre contestazioni, Romeo solleva la questione che l’Oiv avesse composizione monocratica; fatto che, a suo dire, avrebbe reso l’organismo meno imparziale nei suoi confronti. Peccato che, come sottolineato nella sentenza, «è in atti relazione illustrativa e motivata in ordine alla scelta dei componenti dell’Oiv, redatta dalla stessa ricorrente, in cui la stessa – dando atto che la Camera di Commercio ha optato per la costituzione dell’Oiv in forma monocratica – redigeva relazione motivata favorevole alla scelta del componente dell’Oiv di cui in questa sede lamenta l’assenza di terzietà sol perché nominata direttamente e non previa selezione pubblica». Anche queste «doglianze» sono, dunque, «infondate». Romeo fa anche riferimento a un «intento ritorsivo» nei suoi confronti, che «è del tutto smentito dalla sentenza del Tribunale di Cosenza» con la quale l’operato della Camera di Commercio è già stato ritenuto corretto.
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