COSENZA Il Tribunale del Riesame di Catanzaro (Dott. Filippo Aragona Presidente Dott.ssa Dott.ssa Valeria Isabella Valenzi e Gabriella Pede Giudici relatori) si è pronunciato sull’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza avverso l’ordinanza del Gip con cui è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare in relazione ai delitti cli cui ai capi 56 (artt. 476 co. 2 e 479 c.p.); 58 (artt. 476 co. 2 e 479 c.p.); 60 (artt. 476 co. 2 e 479 c.p.); 62 (artt. 476 co. 2 e 479 c.p.); 64 (artt. 476 co. 2 e 479 c.p.); 65 (artt. 476 co. 2 e 479 c.p.) e 66 (artt. 476 co. 2 e 479 c.p.) ascritti a Renato Mazzuca, difeso dall’avvocato Francesco Boccia, e altri reati riferiti alla posizione di Achille Gentile, difeso dall’avvocato Nicola Rendace e Maria Giacinta, difesa dall’avvocato Eugenio Naccarato. Il Riesame ha rigettato il ricorso presentato dal Pm per le posizioni dei due indagati.
A Renato Mazzuca viene contestato, in qualità di collaboratore amministrativo presso il Dipartimento Area Servizi Amministrativi Tecnici dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, di aver sottoscritto le distinte di autorizzazione propedeutiche al pagamento delle fatture emesse dalla Coopservice nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, «attestando falsamente la conformità dei dati contabili registrati con i documenti cartacei, senza controllare che vi fosse effettivamente la documentazione a supporto dello svolgimento dei servizi espletati». Il Gip aveva ritenuto l’insussistenza del reato, evidenziando che a Mazzuca non competesse il controllo delle attestazioni di altri organi dell’Azienda Ospedaliera, ma solo la verifica della corrispondenza tra le attestazioni, le ore riportate in fattura e il costo orario del servizio.
Sul provvedimento, il pubblico ministero ha proposto appello lamentando l’insufficienza della motivazione. Lo stesso Pm avrà modo di precisare che non viene contestato l’omesso controllo dell’operato di altri organi dell’Azienda Ospedaliera, ma l’omessa verifica della documentazione posta a supporto della richiesta di liquidazione delle fatture. La difesa, tuttavia, ha evidenziato come l’unico documento trasmesso a Mazzuca fosse quello proveniente dalla “Sitros”, cui spettava il compito di verificare la conformità del prospetto controfirmato dai Direttori delle unità operative. L’avvocato Boccia ha – secondo il Riesame – adeguatamente dimostrato come all’ufficio Liquidazioni pervenisse solo il modello Sitros e non anche il prospetto redatto dalla Coopservice e controfirmato dal capo reparto. Dunque, il liquidatore non avrebbe potuto rilevare le eventuali e possibili incongruenze emergenti dal raffronto dei documenti con i prospetti settimanali redatti dalla Coopservice.
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