AMANTEA «La Corte di Appello di Catanzaro, Prima sezione civile, in accoglimento delle tesi difensive svolte dagli avvocati Gregorio ed Elisabetta Barba – si legge in una nota – ha dichiarato che non sussiste in capo all’ex sindaco del Comune di Amantea Mario Pizzino la causa di incandidabilità conseguente a fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare prevista dal vigente Testo unico degli Enti locali».
A seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Amantea per presunti fenomeni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso o similare, il Ministro dell’Interno nel mese di marzo 2020 ha chiesto al Tribunale di Paola dichiarare l’incandidabilità nei confronti dell’ex sindaco Mario Pizzino addebitandogli una serie di situazioni e di anomalie considerate gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico e, come tale, ritenuto responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell’organo amministrativo. Il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale non era stato impugnato dai disciolti Amministratori comunali essendo intervenute le dimissioni della maggioranza numerica dei Consiglieri Comunali di maggioranza e di opposizione precedentemente al provvedimento presidenziale e tale motivo costituiva di per sé una causa legale di dissoluzione dell’organo consiliare. Pertanto, un eventuale accoglimento del ricorso avverso lo scioglimento per infiltrazioni mafiose non avrebbe consentito di ricostituire nella sua interezza l’organo consiliare disciolto per insufficienza nelle liste di maggioranza e di minoranza del numero residuo di candidati che avrebbero dovuto surrogare.
Il Tribunale di Paola nel dicembre 2020 ha accolto la proposta del Ministero dell’Interno ed ha dichiarato l’incandidabilità dell’ex sindaco Pizzino alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, altresì condannandolo al pagamento delle spese processuali. Tale decisione è stata tempestivamente impugnata da Pizzino davanti alla Corte di Appello di Catanzaro con il patrocinio degli avvocati Gregorio ed Elisabetta Barba del Foro di Cosenza, contestando specificamente e «provando documentalmente l’insussistenza di fenomeni di ingerenza o di condizionamento di sodalizi criminali sul Sindaco, sul suo operato o della propria maggioranza consiliare o della propria Giunta o dell’apparato burocratico comunale. In particolare, i difensori hanno dimostrato come l’ex sindaco abbia attivato forme e meccanismi di controllo e di contrasto sicuramente incompatibili con qualsiasi collegamento o condizionamento di tipo mafioso ed escludenti un uso distorto della cosa pubblica. Hanno dedotto inoltre l’inesistenza di fenomeni pregiudizievoli per il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione comunale ed il regolare funzionamento delle funzioni e dei servizi ovvero per la sicurezza pubblica. Sia il Ministero dell’Interno, difeso dall’avvocatura dello Stato, che il Procuratore Generale hanno chiesto il rigetto della impugnazione e la conferma del provvedimento giurisdizionale impugnato. A conclusione di una articolata disamina degli elementi e circostanze oggetto di giudizio, la Corte di Appello di Catanzaro Prima Sezione Civile (Rizzo – Cons. Rel.Torchia) ha accolto integralmente nel merito il reclamo proposto dall’ex sindaco Pizzino e, per l’effetto, ha dichiarato che non sussiste in capo al medesimo la causa di incandidabilità contestata dal Ministero dell’Interno ed affermata dal Tribunale di Paola. Mario Pizzino ha espresso la propria soddisfazione per l’esito del procedimento, che rende giustizia alla correttezza e limpidezza del proprio operato per avere sempre agito nell’esclusivo interesse dell’Ente rappresentato e nella rigorosa osservanza della legge. La decisione della Corte di Appello – conclude la nota – giunge in un momento di particolare fermento locale nell’approssimarsi del termine di scadenza per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio Comunale in vista della competizione elettorale del 12 giugno 2022».
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