COSENZA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima)
ha pronunciato la sentenza sul ricorso proposto da M.F. rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Morcavallo, contro la Questura di Cosenza, Ministero dell’Interno per l’annullamento del provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza, con il quale era stata respinta, perché ritenuta irricevibile, l’istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Il ricorrente è stato titolare dal 2012 al 2018 di una licenza di porto di fucile per
uso caccia rilasciata dalla Questura di Cosenza, mentre il 22 gennaio 2018, la stessa Questura ha emesso un provvedimento di revoca della licenza, ritenendo non più affidabile M.F. destinatario di un deferimento da parte della Procura della Repubblica di Cosenza per reati commessi anche con l’uso delle armi. M.F., tramite il legale Morcavallo, ha impugnato il provvedimento «per eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 43 Tulps, nonché per vizio di motivazione». Secondo il Tar Calabria, il ricorso è fondato e deve essere accolto. «Sono fondate, in particolare, le censure inerenti il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti. Il provvedimento del Questore è illegittimo, perché ritiene erroneamente che la presenza di un precedente provvedimento di revoca di porto d’arma sia, di per sé, una circostanza ostativa alla presentazione di una nuova istanza di rilascio di licenza di porto d’arma».
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha, dunque, annullato il provvedimento della Questura di Cosenza, e condannato il Ministero dell’Interno, alla rifusione in favore del ricorrente, delle spese e competenze di lite, pari a 3.305 euro oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%. (f.b.)
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