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La sanatoria

Liti pendenti con il fisco, chiusura agevolata. Ecco la procedura

Le istanze andranno presentate entro il 30 giugno. Dovranno essere presentate per pec

Pubblicato il: 02/02/2023 – 19:41
Liti pendenti con il fisco, chiusura agevolata. Ecco la procedura

ROMA Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il fisco. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dà attuazione a una delle misure di tregua fiscale previste dall’ultima legge di Bilancio (articolo 1, commi da 186 a 202, L. n. 197/2022), che consente di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia. L’Entrate spiegano che la domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio.
Nel provvedimento di oggi, spiega ancora l’Agenzia, viene precisato che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Per presentare la domanda, entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate – direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato – una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato). In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio. Infine ci sono le modalità e termini di versamento.
L’Agenzia delle Entrate avverte che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda spiega infine l’Agenzia.

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