ROMA Gli «eventi critici» hanno indotto a ritenere la pericolosità di Alfredo Cospito «non solo confermata ma aumentata» e «permane la sua capacità di orientare la galassia anarco-insurrezionalista. I suoi appelli non sono ignorati, si sono trasformati in un’onda d’urto». Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel corso dell’informativa in aula alla Camera.
Sulla decisione di non revocare il 41 bis per Alfredo Cospito «non ha influito, né poteva influire la requisitoria del procuratore generale della Corte di Cassazione» ha precisato il Guardasigilli. «Il pg ha depositato un parere che è un atto endoprocessuale, che il ministero non può conoscere». Quell’atto, ha chiarito il ministro, «non poteva e non doveva essere inviato al ministero».
Poi, sempre riguardo alla decisione di non revocare il 41 bis a Cospito, ha spiegato: «La ragione che giustifica l’inoltro di una istanza di revoca poggia sulla sopravvenienza di novità rilevanti». Ma «gli elementi di novità addotti dalla difesa a sostegno della richiesta di revoca anticipata del regime carcerario differenziato non sono dotati della necessaria portata demolitoria dei presupposti per il mantenimento di tale regime».
Il parere della procura nazionale antimafia e antiterrorismo «ha ritenuto non fondate le ragioni giuridiche portate dal difensore di Cospito a sostegno della sua richiesta di revoca del 41 bis». E nel parere «i profili di pericolosità risultano confermati» ha detto Nordio.
«Per la costante giurisprudenza in materia il regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41 bis ha natura preventiva e, quindi, è sufficiente che sussista il pericolo e non già l’effettività di contatti con l’esterno da parte del detenuto» ha affermato il ministro della Giustizia, riferendosi alle «argomentazioni della difesa di Cospito circa l’attenuazione della sua pericolosità sociale».
«I profili di pericolosità correlati al ruolo associativo del detenuto risultano confermati dal moltiplicarsi delle azioni intimidatorie e violente seguite all’adozione del regime carcerario differenziato da parte di gruppi anarco-insurrezionalisti», ha aggiunto.
La dicitura “limitata divulgazione” apposta sui documenti a cui ha fatto riferimento il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, relativi ai colloqui di Alfredo Cospito con esponenti della criminalità organizzata, «è una formulazione che esula dal segreto di stato e da classificazioni di segretezza e non è idonea a connotare il documento trasmesso come classificato». Si tratta solo di «una mera prassi amministrativa», ha detto il ministro della Giustizia nel corso dell’informativa.
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