Egregio direttore,
Come ricorderà, il Suo giornale ha pubblicato la notizia della fissazione dell’udienza preliminare del procedimento “Taurus” che rappresenta la definizione giudiziaria delle indagini contro un’associazione mafiosa dedita all’usura, all’estorsione nonché alla vendita pilotata di immobili pignorati.
Nell’elenco degli imputati è stato riportato anche il nome dell’Ing. Maurizio Staglianò ed avevo già fatto presente che lo stesso era citato in detto procedimento solo per l’unicità delle indagini, che però riguardavano fatti completamente diversi e scollegati tra loro.
Una serie di indagati (tra cui lo Staglianò) erano rimasti coinvolti nel procedimento in quanto, alcune intercettazioni telefoniche presenti nel fascicolo principale, avevano fatto sospettare un ulteriore e diverso reato.
Infatti, allo Staglianò viene unicamente contestato di aver favorito, con altre persone completamente estranee alla richiamata associazione, la conclusione della procedura autorizzativa di due sole pale eoliche per 60 Kw che nulla hanno a che fare con un parco eolico.
Le faccio presente che l’Ing. Staglianò non era né il progettista né il direttore dei lavori, ma ha soltanto curato la pratica finalizzata all’accoglimento delle erogazioni pubbliche per le energie rinnovabili.
Vorrei anche specificare che il Comune di Crotone non doveva rilasciare alcun permesso a costruire poiché l’autorizzazione sarebbe maturata trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta e del progetto (procedura di silenzio assenso).
Quindi, la contestazione del Pubblico Ministero poggia sulla circostanza che, secondo l’accusa, il costruttore non avrebbe atteso il termine previsto (i richiamati 30 giorni) per iniziare i lavori.
Non vi è stata dunque alcuna violazione urbanistica sostanziale perché le pale eoliche sono state realizzate in zona consentita e, anche successivamente alla instaurazione del processo, l’autorizzazione non è mai stata revocata.
Oggi, anche formalmente, i due processi sono separati e quindi è chiaramente evidente la diversità tra i capi di imputazione contestati agli uni ed agli altri e l’estraneità dell’Ing. Staglianò (e degli altri imputati in questo secondo procedimento) a rapporti con la delinquenza organizzata e con reati aventi scopo e finalità mafiose.
La prego, pertanto, di pubblicare questa precisazione al fine di ristabilire completamente la realtà dei fatti e tutelare l’immagine dell’ing. Staglianò da affermazioni che non corrispondono alle attività giudiziarie in corso.
avvocato Italo Reale
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