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Tar: trasferire i giudici di Catanzaro in rapporto con Pittelli

Il verdetto amministrativo conferma la decisione del Csm su Giuseppe Perri e Pietro Scuteri: incompatibilità ambientale

Pubblicato il: 04/12/2023 – 12:43
Tar: trasferire i giudici di Catanzaro in rapporto con Pittelli

ROMA Il Csm ha condiviso la proposta della Commissione di trasferire i giudici della Corte d’Appello di Catanzaro, Giuseppe Perri e Pietro Scuteri per incompatibilità ambientale per «rapporti di non distaccata frequentazione» con l’avvocato Giancarlo Pittelli (condannato per concorso esterno in associazione mafiosa nel processo “Rinascita Scott”) «sulla base di una valutazione non apparentemente illogica ed immune da vizi, ampiamente suffragata dalle risultanze procedimentali richiamate nel provvedimento, di tal che tali censure devono essere disattese»; ma illegittimo è stato non aver tenuto contro della domanda di trasferimento volontario da parte degli stessi giudici. Così il Tar del Lazio in due identiche sentenze.
Secondo i giudici la delibera contestata «analizza dettagliatamente i fatti» con considerazioni che «sorreggono con ampia e compiuta motivazione l’accertamento dell’incompatibilità, e non presentano alcuna incongruenza o illogicità rispetto alle emergenze istruttorie».
Premettendo, poi, che le deliberazioni con le quali il Csm dispone il trasferimento dei magistrati per incompatibilità ambientale o funzionale «in quanto espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, soggiacciono ad un sindacato giurisdizionale estrinseco, mai sostitutivo, nei limiti in cui siano ravvisabili palesi illogicità o manifesti travisamenti dei fatti», i giudici hanno confermato che lo stesso organo della magistratura «non deve provare che i fatti addebitati abbiano in concreto determinato un vulnus al prestigio dell’ordine giudiziario, quanto piuttosto deve verificare se essi siano idonei a mettere in pericolo il prestigio della funzione e cioè se essi possano veicolare nell’ambiente esterno una percezione sfavorevole circa l’indipendenza e l’obiettività del magistrato nella funzione giurisdizionale».
Fondato è stato, invece, ritenuto il motivo di ricorso con il quale i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità della delibera nella parte in cui non ha tenuto conto della domanda di trasferimento volontario in altra sede al di fuori del distretto di Catanzaro; e tutto ciò in quanto il Csm “avrebbe dovuto tener conto dell’indicazione espressa dall’interessato per il trasferimento in una delle sedi ricomprese nel distretto di Reggio Calabria, inizialmente disattesa per effetto del parere negativo della Prima Commissione, dando luogo, eventualmente, al trasferimento a domanda in uno degli uffici richiesti». (Ansa)

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