La Camera approva il ddl: la stretta sulle intercettazioni è legge
Dopo l’ok del Senato, arriva il via libera con 147 sì e 67 no. Introdotto il limite massimo di durata di 45 giorni

‘Disco verde’ dell’Aula della Camera al ddl ‘Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione’. Il testo, già approvato in prima lettura dal Senato il 9 ottobre 2024, ha avuto il via libera con 147 sì, 67 no e un astenuto e diventa legge. La proposta di legge introduce il limite massimo di durata di 45 giorni per le intercettazioni, salvo specifiche deroghe. Il provvedimento è composto di un solo articolo e prevede la possibilità di derogare al limite di 45 giorni nei casi in cui l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti. Tali elementi devono essere oggetto di espressa motivazione. Il limite di 45 giorni non si applica quando l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. In queste ipotesi, l’autorizzazione all’intercettazione è soggetta a limiti meno stringenti. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni. Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l’assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall’emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata, l’intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l’attività criminosa. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero.
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