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Cosenza, fermo amministrativo sull’auto di un disabile al 100%. «Negato il diritto alla salute e alla mobilità»

Ricorso in commissione tributaria dopo il preavviso da parte di Municipia. Il legale: «Atto illegittimo e sproporzionato ed eccesso di potere, violate la Costituzione e la convenzione Onu»

Pubblicato il: 15/06/2025 – 18:48
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Cosenza, fermo amministrativo sull’auto di un disabile al 100%. «Negato il diritto alla salute e alla mobilità»

COSENZA Ci sono debitori e debitori. Imprenditori che hanno pendenze milionarie con il Comune e semplici cittadini che per tasse non pagate ricevono il preavviso di fermo amministrativo della propria auto. Tutto legittimo naturalmente, ma le cose cambiano se l’automobile in questione è l’unica in uso a una persona con disabilità e un handicap al 100% certificato dalla competente commissione medica Inps e omologato dal tribunale di Cosenza. Sull’autovettura è esposto il contrassegno del parcheggio riservato sul suolo pubblico ai disabili, rilasciato dallo stesso comune di Cosenza e valido fino al dicembre 2027.
L’invalido ha presentato ricorso in commissione tributaria tramite l’avvocato Giovandomenico Gemelli, dopo il preavviso di fermo amministrativo notificato lo scorso aprile da Municipia spa, concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate locali per il Comune di Cosenza: all’uomo era stato richiesto il pagamento della Tari per gli anni 2017-2018 e dell’Imu per il 2018 e 2019, per un totale di poco superiore a 800 euro.
L’auto oggetto del preavviso di fermo amministrativo è l’unica di proprietà e nel nucleo familiare non ve ne sono altre.
«Il comportamento dell’amministrazione comunale e dell’ente concessionario per la riscossione viola l’articolo 3 della costituzione – spiega Gemelli –, la legge 104 e la convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità ratificata con legge 18 del 2009».
Anche la giurisprudenza di legittimità e di merito è univoca e costante nel ritenere l’illegittimità del provvedimento nei confronti del destinatario del fermo amministrativo affetto da disabilità. Tra le tante, la commissione tributaria di Bari con una sentenza del 2015 ha definito “illegittimo il fermo amministrativo che riguardi un’autovettura, allorché la stessa costituisca nell’ambito familiare l’unico mezzo disponibile per il trasporto di un soggetto (…) del tutto impossibilitato al movimento autonomo perché totalmente invalido, tale riconosciuto dalla commissione medica provinciale dell’Asl e dichiarato portatore di handicap in situazioni di gravità”.
Anche secondo una sentenza del 2019 della Cassazione civile “il fermo amministrativo di un veicolo utilizzato da una persona disabile è illegittimo se tale mezzo è necessario per lo svolgimento delle attività quotidiane e per il soddisfacimento di esigenze sanitarie o terapeutiche“, mentre il tribunale di Lucca (ordinanza del 26 aprile 2024) ha disposto la revoca del fermo amministrativo iscritto dall’ente di riscossione definendo “evidente il pericolo di un pregiudizio ai danni del ricorrente determinato dall’impossibilità di utilizzare il veicolo” che “risulta essenziale per provvedere al proprio sostentamento quotidiano e per l’esercizio del diritto primario e assoluto alla salute”. Tanto più che «il ricorrente vive da solo, presenta gravi difficoltà di deambulazione e necessita di recarsi frequentemente presso strutture sanitarie».
Secondo il legale siamo davanti a un caso di violazione del principio di proporzionalità: l’eventuale iscrizione del fermo amministrativo su un veicolo utilizzato da una persona affetta da disabilità «integra una violazione del principio di proporzionalità, principio generale che governa l’azione amministrativa che trova riconoscimento anche a livello costituzionale: infatti l’articolo 97 della nostra Carta stabilisce che la pubblica amministrazione deve agire secondo criteri di buon andamento e imparzialità, il che implica che ogni esercizio del potere coercitivo (…) debba essere accompagnato da un’adeguata istruttoria e da una valutazione completa e ragionevole dell’impatto sul diritto alla salute e sulla mobilità personale. L’amministrazione comunale – aggiunge Gemelli – ha omesso ogni possibile valutazione in ordine alla condizione personale del contribuente, adottando un provvedimento coercitivo che incide in maniera sproporzionata e irragionevole sul diritto alla salute, alla mobilità e all’autonomia personale».
Anche sotto questo profilo si registrano numerose pronunce giurisprudenziali tutte concordi nell’affermare il principio secondo cui il preavviso di fermo o il fermo amministrativo iscritto dal concessionario della riscossione sul veicolo del contribuente “è illegittimo qualora la misura risulti manifestamente sproporzionata rispetto all’entità del debito erariale”. L’applicazione generalizzata e indiscriminata delle cosiddette “ganasce fiscali” costituisce «una forma di eccesso di potere da parte dell’agente della riscossione, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa» conclude Gemelli. (EFur)

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