Inchiesta alla Cittadella, “Riesame bis”: restituiti i due smartphone sequestrati ad Ernesto Ferraro
Accolto il ricorso dell’avvocato Serravalle. I giudici segnalano «l’applicazione dell’operatività del divieto di bis in idem tra procedimenti»

CATANZARO Sembra davvero conclusa la vicenda relativa al sequestro di due smartphone disposta nei confronti di Ernesto Ferraro, uno degli indagati in uno dei filoni di inchiesta sulla Cittadella regionale aperti dalla procura di Catanzaro. I cellulari sono tornati nella disponibilità dell’indagato.
Il primo Riesame
Il tribunale del Riesame il 3 luglio scorso ha annullato il provvedimento di sequestro «per mancanza di fumus in ordine al reato ipotizzato di corruzione», accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Gianluca Serravalle. Il giorno successivo alla decisione, il pm ha adottato un nuovo decreto di sequestro probatorio dei cellulari «specificando il presupposto del fumus e rappresentando le esigenze probatorie sottese all’ablazione».
Il 10 luglio 2025, inoltre, il pm ha proceduto a ricorrere per Cassazione avverso la prima decisione di annullamento, resa dal Tribunale del riesame. L’avvocato Serravalle, per conto di Ferraro, ha impugnato il nuovo decreto trovando accoglimento.
La decisione del “Riesame bis”
Nel caso del sequestro degli smartphone, emerge, come i decreti «siano del tutto sovrapponibili, giacché essi concernono lo stesso soggetto e i medesimi beni ablati» ed in più osservano i giudici «non innova, dal punto di vista fattuale, quanto già esposto all’interno del primo sequestro probatorio». Scorrendo le motivazioni del Riesame, si legge ancora: «il pm avverso l’ordinanza di annullamento del primo titolo, ha emesso il nuovo decreto di sequestro (così esercitando una nuova azione cautelare nei medesimi termini di quella precedentemente espletata), senza rinunciare ad impugnare l’ordinanza di annullamento, e, anzi, proponendo ricorso per cassazione successivamente all’emissione del nuovo decreto». La circostanza ha comportato «l’applicazione dell’operatività del divieto di bis in idem tra procedimenti» favorendo «l’inefficacia della seconda iniziativa». (f.benincasa@corrierecal.it)
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