Villa S. Anna: il Consiglio di Stato conferma la decadenza dell’accreditamento sanitario
I giudici della III Sezione rigettano il ricorso della struttura e accolgono le difese della Regione e di Igreco, rappresentate dagli avvocati Marafioti e Morcavallo

ROMA Con Sentenza n. 9138/2025, il Consiglio di Stato – Sez. III ha rigettato definitivamente il ricorso proposto da Villa S. Anna spa, confermando il provvedimento di decadenza dell’accreditamento regionale, in accoglimento delle tesi svolte dall’avvocato Angela Marafioti, difensore della Regione Calabria e della società Igreco, difesa dall’avvocato Oreste Morcavallo.
I fatti
La Casa di Cura S. Anna S.p.A., gestita dall’omonima società, ha operato negli anni 2021 – 2024 in forza dell’accreditamento regionale in ambito sanitario. Con p.e.c. il legale rappresentante pro tempore della struttura ha presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento, omettendo tuttavia di allegare la documentazione prevista dalla legge. Sicché il settore competente ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, in quanto priva della documentazione prescritta.
Il legale rappresentante ha contestato l’irricevibilità, ritenendo di avere seguito le prescrizioni. La Regione ha controdedotto ribadendo la declaratoria di irricevibilità.
Con p.e.c. l’allora amministratore unico di Villa S. Anna ha comunicato che, “in forza dei chiarimenti ottenuti”, avrebbe provveduto a trasmettere la documentazione richiesta.
Tuttavia, da tale data non è pervenuto all’Ufficio commissariale alcun documento utile all’avvio del procedimento di rinnovo dell’accreditamento.
Inoltre, la Regione ha osservato che mancava la documentazione anche per altre annualità.
Nelle more il Tribunale di Catanzaro ha posto la Società S. Anna in liquidazione giudiziale. Sicché il curatore contestava la decadenza dell’accreditamento regionale.
Il Commissario ad acta per il Piano di Rientro, ritenendo non esaustive le controdeduzioni fornite, ha preso atto della decadenza dell’accreditamento della struttura privata Villa S. Anna per mancata trasmissione della documentazione richiesta.
Con ricorso al Tar, la società Villa S. Anna impugnava la decadenza, chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare. Si costituivano la Regione Calabria, con l’avvocato Marafioti e la società Igreco, con l’avvocato Morcavallo.
Il Tar Calabria – Catanzaro, Sezione II, ha inizialmente respinto l’istanza cautelare con ordinanza, poi riformata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito. Nel frattempo, a seguito dell’ordinanza resa sull’appello cautelare, il Tribunale Fallimentare ha proceduto, a seguito di asta, all’aggiudicazione in affitto dell’azienda ed è stato stipulato il contratto tra la curatela e aggiudicatario, con la postilla che il negozio si sarebbe risolto in caso di mancato rinnovo dell’accreditamento.
Da qui la Sentenza del Consiglio che ha definitivamente respinto l’appello proposto da Villa S. Anna, confermando il provvedimento regionale di decadenza dell’accreditamento regionale, per mancanza della documentazione richiesta.
Nella Sentenza il Consiglio di Stato ha affermato principi di interesse in tema di accreditamento delle strutture sanitaria, sancendo il rispetto delle procedure previste, in accoglimento delle tesi della Regione Calabria, con l’avvocato Marafioti e della società Igreco Ospedali Riuniti, con l’avvocato Oreste Morcavallo.
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