Giustizia, l’impatto della riforma Cartabia nel funzionamento del sistema territoriale
L’esempio del tribunale di Palmi nel biennio dall’entrata in vigore: ecco l’incidenza delle novità legislative nella gestione delle udienze

PALMI In relazione agli effetti delle recenti riforme processuali civili, la riforma cosiddetta Cartabia è entrata in vigore a far data dall’1/01/2023 per alcuni aspetti relativi alla gestione delle udienze e dall’1/03/2023 per la residua più corposa parte; più recente è, invece, l’operatività del cosiddetto “correttivo” di cui al decreto legislativo n. 164 del 31/10/2024. Trascorso un biennio dalla sua entrata in vigore è possibile operare alcune valutazioni sull’incidenza di tali novità legislative.
La gestione delle udienze in video collegamento ed in modalità “cartolare telematica”, secondo quanto affermato stamattina dalla presidente della Corte d’Appello reggina, Caterina Chiaravalloti, «si avvantaggiava dell’esperienza maturata “sul campo” nel periodo emergenziale pandemico e delle prassi maturate proprio per colmare le criticità emerse nell’applicazione pratica degli istituti. Come già segnalato nella relazione dello scorso anno, relativamente all’udienza da remoto non vi sono state significative modifiche apportate con la disciplina di cui all’art 127 bis c.p.c».
La modalità nel Tribunale di Palmi – ha specificato Chiaravalloti – ha un utilizzo ancora limitato (seppure in crescita) atteso che i tempi di preparazione (scambio delle comunicazioni, verifica dei collegamenti, programmazione degli orari in via esclusiva per ogni fascicolo e con il margine di sicurezza per risolvere eventuali problemi tecnici) e di gestione dell’udienza non agevolano la trattazione con un numero di fascicoli maggiore dell’ordinario. È aumentata notevolmente la richiesta di attivazione dell’udienza da remoto da parte dei difensori, soprattutto di quelli che rappresentato grandi società o enti e che si trovano in fori diversi e che così evitano di avvalersi dei c.d. domiciliatari o sostituti di udienza. Oggettivamente di maggiore impatto è stata la stabilizzazione dell’udienza cartolare il cui utilizzo è stato privilegiato in alcuni settori e da alcuni magistrati.
Prima del c.d. “correttivo” erano stati segnalati alcuni aspetti della disciplina di cui all’art. 127 ter c.p.c. che la rendevano meno agile di quella plasmata nel periodo emergenziale. Il D. Lgs. n. 164/2024 in parte qua non sembra aver apportato modifiche rilevanti. Al riguardo va ribadito che risulta poco comprensibile, ad esempio, la previsione di sovrapposizione del termine di deposito delle note di udienza con quello di “celebrazione fittizia dell’udienza” (art 127 ter comma 5 c.p.c. “Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), atteso che il deposito delle note può essere eseguito dai difensori sino alle ore 23.59,59 del giorno indicato sicché non vi è alcuna possibilità per il giudice di “trattare telematicamente” il fascicolo nel giorno normativamente equiparato all’udienza. La soluzione adottata da alcuni magistrati di attribuire per il deposito delle note anche un orario oltre che un giorno (entro il giorno x alle ore 9.30) determina per la Cancelleria un onere organizzativo maggiore e costituisce, comunque, un’integrazione normativa atteso che i termini di regola si computano a giorni e non ad ore, come segnalato da una recente pronuncia della Suprema Corte.
Sono state risolte, invece, tutte le iniziali difficoltà gestionale su consolle del magistrato. In relazione alle modifiche sul rito civile ordinario il D.Lgs. n. 164/2024 ha risolto – recependo in parte le soluzioni che l’elaborazione giurisprudenziale aveva delineato – i problemi nella nuova fase delle verifiche preliminari di cui all’art. 171 bis c.p.c. che ora consentono, nelle ipotesi di verifiche che necessitino di un intervento delle parti e di un ulteriore controllo, una fase intermedia rispetto alla fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 183 c.p.c. ed alle memorie di cui all’art. 171 ter c.p.c.. Il rito Cartabia ha certamente ridotto le attività di udienza nelle fasi processuali propedeutiche allo scrutinio sulle prove. Il sistema, dunque, è apprezzabile a condizione che in esito all’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. il magistrato abbia un ruolo tale da consentire la celere prosecuzione sino alla fase decisoria.