Cosenza, computer per scommesse illegali in un bar: la Cassazione conferma l’accertamento fiscale
I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso del contribuente, ritenendo corretto l’operato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

COSENZA La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) nei confronti del gestore di un bar, in provincia di Cosenza, nel quale erano stati rinvenuti due computer utilizzati per accedere a siti di gioco e scommesse online non autorizzati. Come riporta Agipronews, con una recente ordinanza, i giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso del contribuente, ritenendo corretto l’operato dell’Amministrazione.
In primo grado, la Corte di giustizia tributaria di Cosenza aveva accolto il ricorso del gestore del bar contro l’avviso di accertamento, che risale al. Successivamente, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto le ragioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riformando la decisione di primo grado e confermando la validità della pretesa fiscale. Il ricorrente si è quindi rivolto alla Cassazione.
Secondo quanto accertato nel corso delle verifiche di Adm, i pc presenti nel locale consentivano l’accesso a piattaforme di gioco non conformi alla normativa vigente. La Corte richiama il fatto che fosse “sostanzialmente incontestato che i personal computer rinvenuti in sede di accesso erano adibiti all’effettuazione di giochi e scommesse in evasione dell’imposta unica”.
Il ricorrente sosteneva che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avesse illegittimamente rafforzato la propria posizione nel corso del giudizio producendo una “perizia tecnica di Sogei” soltanto in appello. La Cassazione, tuttavia, ha escluso che vi sia stata una modifica della pretesa fiscale, precisando che la perizia costituiva semplicemente “un elemento istruttorio a conferma della correttezza della propria impostazione”.
Secondo i giudici, infatti, l’Amministrazione “non ha modificato l’originaria pretesa di cui all’atto impositivo”, ma ha mantenuto invariati i termini dell’accertamento, utilizzando la documentazione tecnica soltanto per confermare le proprie conclusioni.
Respinto anche il motivo di ricorso con cui il ricorrente lamentava la mancata pronuncia sulla questione delle sanzioni. La Suprema Corte ha ricordato che il “vizio di omessa pronuncia” sussiste solo quando il giudice “omette completamente di adottare qualsiasi provvedimento” sulla domanda proposta. Nel caso concreto, invece, la Corte tributaria aveva già affrontato la questione e aveva espressamente dichiarato che i motivi non esaminati dovevano essere rigettati.
Il ricorso è stato quindi respinto definitivamente. Oltre alle spese processuali pari a 4.300 euro, il contribuente è stato condannato al pagamento di ulteriori 4.300 euro per responsabilità aggravata. La Cassazione ha ritenuto infatti sussistente “la colpa grave del ricorrente”, evidenziando “l’evidente infondatezza dei motivi proposti”, riguardanti questioni considerate “né controverse né particolarmente complesse”.