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la decisione

’Ndrangheta, dal 41bis ai domiciliari con braccialetto. Il “caso” Mazzeo

Il classe ’71 di Mileto, alias “Stallone”, era stato sottoposto al carcere duro nel 2024. Ieri la condanna a 7 anni in Maestrale

Pubblicato il: 02/07/2026 – 15:32
di Giorgio Curcio
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’Ndrangheta, dal 41bis ai domiciliari con braccialetto. Il “caso” Mazzeo

CALTANISSETTA La Corte d’Appello di Caltanissetta ha disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Michele Silvano Mazzeo, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Valerio Accorretti. Il provvedimento, firmato dalla seconda sezione penale e depositato il primo luglio, arriva dopo la nuova istanza presentata dalla difesa, che aveva chiesto una verifica sulle condizioni di salute dell’imputato e sulla compatibilità con il regime detentivo.

I trascorsi e la condanna in Maestrale

Mazzeo, classe ’71 di Mileto e conosciuto con l’alias “Stallone”, era stato sottoposto nel luglio del 2024 al regime del 41bis su disposizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, con trasferimento nel carcere di Sassari. Il suo nome è legato al procedimento “Maestrale-Carthago” e al filone sul presunto traffico di droga dal Vibonese con ramificazioni e contatti anche fuori regione. Proprio ieri, nella sentenza del maxiprocesso “Maestrale” sulle cosche vibonesi, Mazzeo è stato condannato a 7 anni di reclusione, a fronte di una richiesta della Dda di 18 anni. Una condanna arrivata in un processo segnato da numerose assoluzioni e da un pronunciamento che, secondo quanto evidenziato dalla difesa in una nota, ha visto Mazzeo assolto dalla contestazione di associazione mafiosa con ruolo verticistico.

I problemi di salute e la decisione dei giudici

Nel provvedimento dei giudici di Caltanissetta si richiama la richiesta difensiva, nella quale era stato rappresentato che l’11 giugno scorso Mazzeo avrebbe «tentato nuovamente il suicidio». Dopo quella istanza, la Corte aveva disposto l’acquisizione di una relazione dettagliata da parte del sanitario della struttura carceraria di Parma, dove l’imputato si trova detenuto, sia in relazione all’episodio autolesionistico sia rispetto alla compatibilità delle sue condizioni di salute con il carcere.
La relazione sanitaria, secondo quanto riportato nel provvedimento, dà atto dell’episodio dell’11 giugno ma evidenzia che, nella visita di controllo effettuata il giorno successivo, Mazzeo si presentava «lucido, vigile ed orientato nel tempo e nello spazio», manifestando «consapevolezza critica» rispetto al gesto compiuto. Il sanitario concludeva che, «allo stato attuale», non si ravvisavano condizioni di criticità o patologie acute o gravi tali da risultare non trattabili in regime carcerario.
La Corte, però, ha valutato anche il quadro complessivo delle condizioni di salute dell’imputato. Nel provvedimento vengono richiamati diversi interventi medici legati a «ripetute cadute improvvise», con traumi e accessi al pronto soccorso: tra questi una caduta dell’11 luglio 2025, quando Mazzeo avrebbe urtato la testa contro il muro del bagno della camera, e altri episodi avvenuti tra gennaio e aprile 2026.
Alla luce della «complessiva valutazione» delle condizioni di salute e degli episodi autolesionistici indicati negli atti, la Corte ha ritenuto che la misura più adeguata e proporzionata fosse quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Una decisione assunta per contemperare le persistenti esigenze cautelari con le condizioni di salute di Mazzeo.
La sostituzione della misura non sarà però immediata. I giudici hanno disposto che l’efficacia del provvedimento sia differita alla disponibilità materiale del braccialetto elettronico e all’accertamento del suo funzionamento. Fino a quel momento Mazzeo resterà nell’istituto penitenziario in cui si trova. Una volta reperito il dispositivo, sarà autorizzato a raggiungere il luogo degli arresti domiciliari «libero e senza scorta». Per Mazzeo restano inoltre il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza autorizzazione dell’autorità giudiziaria e il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari conviventi, con qualsiasi mezzo, anche informatico o telematico. (g.curcio@corrierecal.it)

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