Stadio “Marulla”, colpo di scena: il Consiglio di Stato dà ragione al Cosenza Calcio
Ribaltata in sede cautelare la decisione del Tar. Il club potrà continuare a puntare sull’utilizzo dell’impianto durante i lavori, il Comune dovrà valutare soluzioni alternative
COSENZA Colpo di scena nella vicenda dello stadio “Marulla”. Il Consiglio di Stato dà ragione, sul piano cautelare, al Cosenza Calcio e ribalta la decisione del Tar Calabria, che aveva respinto la richiesta della società rossoblù. La sospensione della concessione per l’utilizzo dell’impianto viene dunque congelata, in attesa che sia il giudice amministrativo di primo grado a pronunciarsi sul merito della controversia.
L’ordinanza della Settima Sezione presieduta da Massimiliano Noccelli, adottata nella camera di consiglio del 1° settembre, accoglie l’appello presentato dal Cosenza Calcio contro l’ordinanza cautelare del Tar Calabria numero 400 del 2026. Una decisione che, almeno nell’immediato, cambia il quadro della vicenda e offre alla società rossoblù un importante punto a proprio favore.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infatti che la sospensione per 18 mesi della concessione in essere tra il Comune e il Cosenza Calcio avrebbe potuto determinare conseguenze irreversibili per la società, in particolare sotto il profilo dell’immagine, dei risultati sportivi e degli equilibri economici.
Ma c’è un altro passaggio destinato a pesare nella discussione sul futuro della squadra. I giudici amministrativi hanno considerato di difficile praticabilità l’ipotesi di trasferire le gare allo stadio di Crotone. Non soltanto per la distanza, superiore ai 100 chilometri da Cosenza, e per l’assenza, allo stato, di collegamenti ferroviari diretti e stabili tra le due città, ma anche alla luce della documentata rivalità tra le opposte tifoserie.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, non mette in discussione le esigenze di sicurezza legate ai lavori. Il punto individuato dai giudici è un altro: il Comune dovrà valutare se esistano soluzioni alternative alla sospensione della concessione durante la fase di cantiere.
Tra le possibilità indicate nell’ordinanza ci sono la previsione di prescrizioni e limitazioni della capienza, la separazione delle aree di cantiere e una programmazione particolare delle lavorazioni, così da consentire, laddove possibile, la contemporanea utilizzazione della struttura per le attività sportive. Non è un dettaglio secondario. Il Consiglio di Stato richiama infatti la stessa documentazione di gara, sottolineando come questa avesse già valorizzato la capacità dell’aggiudicatario di garantire la separazione delle aree e la continuità delle attività sportive ufficiali durante l’esecuzione degli interventi.
Da qui la decisione: il provvedimento impugnato viene sospeso. E, nel dispositivo, i giudici accolgono formalmente l’appello del Cosenza Calcio e, in riforma dell’ordinanza del Tar, accolgono anche l’istanza cautelare presentata in primo grado.
La partita giudiziaria, però, non è ancora finita. Il Consiglio di Stato dispone infatti che l’ordinanza venga trasmessa al Tar Calabria per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Sarà dunque il giudizio sul merito a stabilire l’esito definitivo della controversia. (f.v.)
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