Infiltrazioni mafiose in Veneto, 24 arresti per il clan dei Casalesi
L’operazione tra Venezia, Caserta, Cosenza, Napoli, Potenza, Rovigo e Padova
VENEZIA Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno eseguito 24 provvedimenti restrittivi, emessi dalla Procura generale della Repubblica di Venezia nei confronti di altrettante persone, già condannate dalla Corte d’Appello lagunare, a giugno 2025. Gli investigatori hanno agito nelle province di Venezia, Caserta, Cosenza, Napoli, Potenza, Rovigo e Padova. Si tratta, in particolare, di 24 dei 27 imputati che, nel corso della vicenda giudiziaria, hanno originariamente optato per il rito ordinario e che – a conclusione del giudizio di appello – sono stati dichiarati colpevoli, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, usura, estorsione, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, emissione di fatture per operazioni inesistenti ed altri gravi reati aggravati dall’agevolazione o dal metodo mafioso, con pene previste tra i 3 anni ed i 30 anni di reclusione, formulando successivo ricorso per Cassazione. Al riguardo, le indagini svolte all’epoca dei fatti avevano accertato, l’operatività di una organizzazione criminale, espressione del clan dei casalesi, radicata nel Veneto orientale e, in particolare, a Eraclea (Ve), documentando l’infiltrazione di quel sodalizio nel tessuto imprenditoriale locale e nelle dinamiche politico amministrative del territorio. Nei giorni scorsi, la Corte di Cassazione, riconoscendo la solidità dell’impianto argomentativo posto a sostegno della sentenza della Corte di Appello lagunare, ha confermato, per 24 posizioni processuali, la bontà di quelle valutazioni di merito, in ordine all’esistenza e all’operatività del contesto mafioso, consentendo alla Procura generale della Repubblica di Venezia di emettere i conseguenti ordini di esecuzione per la carcerazione, due dei quali sospesi. Per le posizioni di altri 3 imputati la Corte di Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, in due casi per la rivalutazione del compendio probatorio, e, per il terzo, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
