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LA BATTAGLIA GIUDIZIARIA

’Ndrangheta, il caso SkyECC scuote il processo Ostro. Dalle chat contestate alla pioggia di assoluzioni

L’esito suggerisce il peso della battaglia sull’utilizzabilità delle conversazioni criptate acquisite in Francia. Decisivi, per alcune posizioni, i riscontri autonomi della polizia giudiziaria. In at…

Pubblicato il: 09/10/2026 – 16:56
di Giorgio Curcio
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LAMEZIA TERME Una questione probatoria attraversa l’intero processo Ostro e che potrebbe spiegare una parte corposa delle 34 assoluzioni pronunciate attorno all’ora di pranzo dal gup di Catanzaro, Gilda Danila Romano.  Parliamo delle chat criptate SkyECC, acquisite dalle autorità francesi e trasmesse alla Dda di Catanzaro attraverso gli Ordini europei di indagine. Già perché attraverso il confronto tra le contestazioni originarie della Dda di Catanzaro, le fonti investigative e gli esiti del giudizio abbreviato, emerge un aspetto particolarmente significativo e cioè la caduta di numerose accuse ricostruite prevalentemente attraverso le conversazioni criptate, mentre hanno trovato conferma alcune contestazioni sostenute anche da riscontri investigativi autonomi.

Le chat al centro dell’inchiesta

Per comprendere il peso della questione bisogna fare un passo indietro e tornare all’ordinanza cautelare che aveva dato origine all’operazione “Ostro” contro il clan dei Gallace di Guardavalle.
Nel provvedimento firmato dalla gip Sara Merlini, infatti, viene espressamente chiarito che il compendio investigativo si fonda principalmente sulle conversazioni SkyECC, affiancate da osservazioni, videosorveglianza e altra documentazione raccolta dalla polizia giudiziaria e quindi una delle colonne portanti della ricostruzione accusatoria. Attraverso i messaggi decriptati, infatti, gli investigatori avevano ricostruito rapporti, presunte gerarchie criminali, attività economiche e soprattutto il sistema che avrebbe consentito di garantire la latitanza di Cosimo Damiano Gallace e di altri soggetti ricercati.



Il capo 2 e il confronto tra le assoluzioni

Il verdetto ha però escluso la responsabilità per il reato di associazione mafiosa di tutti e dodici gli imputati ai quali era contestato il capo 1, tra cui lo stesso Gallace e Cesare Antonio Arcorace, per entrambi i quali la Dda aveva chiesto vent’anni di reclusione. Ma è soprattutto il capo 2 dell’imputazione, relativo alla procurata inosservanza di pena, a offrire uno spunto per comprendere il possibile peso della questione SkyECC, attraverso alcuni esempi significativi. Nell’ordinanza cautelare, la posizione di Ilario Comito – assolto – era stata ricostruita principalmente attraverso numerosi scambi di messaggi con Gallace, relativi alla ricerca dei rifugi, agli spostamenti del latitante e alla fornitura di generi di prima necessità. Le conversazioni del 3 dicembre 2020, ad esempio, avrebbero consentito agli investigatori di ricostruire perfino gli orari di un presunto trasferimento da un nascondiglio all’altro. Uno schema simile emerge per Cosimo Sorgiovanni, anch’egli assolto, al quale veniva contestata l’assistenza alla latitanza di Gallace e Cosmo Leotta. In questo caso l’ordinanza richiamava soprattutto le conversazioni sui trasferimenti e sulla disponibilità di abitazioni. Gli investigatori disponevano anche di alcune immagini di videosorveglianza, relative a un’automobile utilizzata da Sorgiovanni sulla quale sarebbe salito un soggetto non identificato. Assolti dai capi 1 e 2 anche Francesco Aloi, Giuseppe Bava, Moreno Rocco Riitano e i due Domenico Vitale, le cui presunte condotte erano state ricostruite, in misura significativa, attraverso messaggi criptati relativi al sostegno dei latitanti, agli spostamenti dei familiari e all’organizzazione dei rifugi.

Perché per alcuni Paparo sono arrivate le condanne

Diverso l’esito per alcune posizioni della famiglia Paparo. Antonio Paparo è stato condannato a 8 anni, 8 mesi e 4 giorni, mentre Angelo, Nicola e Pasquale Paparo, classe 1998, hanno ricevuto una condanna a due anni per il capo relativo alla procurata inosservanza di pena. Ed è proprio qui che emerge una differenza nelle fonti investigative. Nei confronti dei Paparo gli inquirenti disponevano, oltre alle chat, di una serie di accertamenti autonomi: le riprese delle telecamere installate nell’impianto della Bad & Strass, i servizi di osservazione, le intercettazioni tradizionali, la documentazione sulle modifiche apportate all’edificio e soprattutto il ritrovamento del bunker nel quale Gallace venne catturato il 7 ottobre 2021. Le immagini avevano consentito di documentare i pernottamenti all’interno dell’impianto durante la latitanza. Secondo la ricostruzione investigativa, Antonio Paparo vi avrebbe trascorso 40 notti, Pasquale classe 1998 altre 30, Angelo Domenico 21 e Nicola 9, nel periodo monitorato. C’è anche una differenza cronologica: mentre le conversazioni SkyECC acquisite nell’indagine riguardavano un periodo conclusosi nel marzo 2021, la videosorveglianza nell’impianto era stata attivata il 24 maggio successivo. L’eventuale esclusione delle chat non avrebbe dunque necessariamente travolto anche questi ulteriori elementi di prova. Non tutte le posizioni sostenute da accertamenti esterni hanno comunque portato a una condanna, come dimostrano le assoluzioni di Gregorio Paparo e Pasquale Paparo, classe 1992. Un elemento che conferma la necessità di attendere le motivazioni per comprendere la valutazione individuale compiuta dal giudice.

Una battaglia cominciata a gennaio

Il tema non nasce con la sentenza. Già a gennaio il Corriere della Calabria aveva ricostruito la decisione del gup di approfondire le modalità di acquisizione delle conversazioni SkyECC, accogliendo le sollecitazioni avanzate dai difensori Vincenzo Sorgiovanni e Giuseppe Gervasi (ai quali si sono aggiunti gli avvocati Alfredo Arcorace, Alessandro Bavaro, Vincenzo Cicino, Eleonora Ferrillo, Mauro Ruga e Salvatore Staiano). Al centro della questione non c’era semplicemente il contenuto dei messaggi, ma il percorso attraverso il quale erano stati acquisiti dalle autorità francesi, poi trasmessi agli investigatori italiani e inseriti nel procedimento. Uno dei punti contestati riguardava la possibilità degli imputati di accedere alla documentazione relativa all’esecuzione degli Ordini europei di indagine e di esercitare concretamente i rimedi giurisdizionali previsti nello Stato nel quale la prova era stata acquisita. Il giudice aveva disposto ulteriori verifiche, attraverso un nuovo Ordine europeo di indagine rivolto alla Francia. Un’iniziativa contro la quale la Dda di Catanzaro aveva presentato ricorso in Cassazione, ritenendo il provvedimento abnorme.

La Cassazione e il diritto di contestare la prova

Il 9 giugno 2026, la sesta sezione penale della Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, lasciando in piedi gli approfondimenti disposti dal gup. Un primo risultato processuale per le difese, che non significava però l’automatica inutilizzabilità delle conversazioni. Il successivo deposito delle motivazioni, analizzato dal Corriere il 23 luglio, aveva consentito di mettere a fuoco un ulteriore passaggio: la Suprema Corte aveva riconosciuto che l’iniziativa difensiva non aveva carattere meramente esplorativo, ma rispondeva all’esigenza concreta di acquisire gli atti necessari per verificare il rispetto dei diritti fondamentali degli imputati. Il principio era particolarmente delicato: anche quando una prova viene acquisita all’estero attraverso strumenti di cooperazione giudiziaria europea, devono rimanere garantiti il diritto di difesa e la possibilità di contestarne la formazione.

Il verdetto

Il dispositivo del 9 ottobre, tuttavia, non esplicita ancora la portata dell’eventuale inutilizzabilità né quali conversazioni siano state escluse dalla valutazione del giudice, per quello serviranno le motivazioni. Rimane tuttavia un dato che emerge dall’incrocio tra gli atti: numerose assoluzioni riguardano contestazioni nelle quali le chat rivestivano un ruolo probatorio centrale, mentre una parte delle condanne trova riscontro anche in attività investigative autonome. La vicenda Ostro, sempre in attesa delle motivazioni, potrebbe così diventare un passaggio rilevante nel dibattito giudiziario sull’utilizzabilità delle prove digitali acquisite all’estero, soprattutto quando dalla loro valutazione dipende la ricostruzione di un’intera organizzazione criminale. (g.curcio@corrierecal.it)

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