’Ndrangheta e chat Sky Ecc, la Cassazione dà ragione alle difese. «Tutela dei diritti fondamentali»
Inammissibile il ricorso della Procura di Catanzaro contro l’Oei disposto dal Gup su richiesta dei difensori. I giudici riconoscono il carattere «non esplorativo» dell’attività svolta
LAMEZIA TERME L’obiettivo non era mettere in discussione le conversazioni estratte dai criptofonini le piattaforma “Sky Ecc”, ma «ottenere i documenti necessari per verificare il rispetto dei diritti degli imputati» attraverso «l’interlocuzione con le autorità francesi». È uno dei passaggi chiave contenuti nelle motivazioni con cui la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro l’ordinanza emessa il 22 gennaio scorso dal giudice dell’udienza preliminare. Motivazioni che, in 11 pagine, valorizzano in maniera esplicita il lavoro svolto dagli avvocati Mauro Ruga, Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni, difensori di Cesare Antonio Arcorace, Angelo Gagliardi, Cosimo Damiano Gallace e Ivano Piperissa nel procedimento nel quale sono confluite anche le chat acquisite attraverso la piattaforma criptata Sky Ecc.
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Il “nodo” OEI
Ma andiamo con ordine. I tre legali avevano chiesto di approfondire il percorso attraverso il quale le conversazioni, raccolte nell’ambito di indagini condotte in Francia, erano state successivamente trasmesse all’autorità giudiziaria italiana attraverso un Ordine europeo di indagine. Obiettivo? Preservare e acquisire gli atti necessari a verificare le modalità di estrazione e trasmissione delle chat, la presenza di eventuali procedimenti francesi o belgi a carico degli imputati, l’intervento di altre autorità straniere e l’esistenza delle copie forensi dei dati estratti. Poi la prima svolta, con il gup che aveva accolto le istanze difensive, riservandosi di emettere un nuovo Ordine europeo di indagine diretto alla Francia. Il provvedimento avrebbe dovuto impedire la distruzione o la dispersione degli atti e consentire agli imputati di esercitare, anche in un momento successivo, gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento francese. Contro questa decisione, però, aveva presentato ricorso la Procura di Catanzaro, sostenendo, tra l’altro, che «il nuovo approfondimento avrebbe potuto provocare una paralisi del processo e che la richiesta non fosse necessaria né proporzionata». Da qui la seconda svolta importante con la Sesta sezione penale della Cassazione che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, «escludendo che la decisione del Gup possa essere considerata anomala o estranea al sistema processuale». Al contrario, secondo la Suprema Corte, il provvedimento si inserisce «pienamente» nel percorso tracciato dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza europea in materia di prove raccolte attraverso piattaforme criptate.
Il lavoro degli avvocati
Nelle motivazioni viene ricostruita in maniera dettagliata la memoria depositata dagli avvocati Ruga, Gervasi e Sorgiovanni. I difensori avevano evidenziato la necessità di “cristallizzare” gli atti alla base delle indagini francesi, in modo da «garantire agli imputati l’accesso ai diritti previsti dalla normativa europea, a cominciare dalla possibilità di contestare i provvedimenti adottati nello Stato che aveva raccolto le prove», si legge nelle motivazioni. Secondo quanto sostenuto dai legali, non risultava, infatti, notificato né agli interessati né ai loro difensori il provvedimento con il quale le autorità francesi avevano riconosciuto o eseguito gli Ordini europei di indagine provenienti dall’Italia. Una mancanza che avrebbe impedito di presentare un ricorso effettivo in Francia e di accedere alla documentazione relativa all’indagine svolta all’estero. Ed è proprio su questo lavoro preliminare che si concentra uno dei riconoscimenti più significativi contenuti nella sentenza. La Cassazione sottolinea infatti che «le richieste avanzate dalle difese hanno superato il carattere della mera esploratività» mentre «avevano dimostrato di avere già tentato, senza ottenere risposte utili, un’interlocuzione con l’autorità francese per acquisire i documenti necessari alla valutazione e alla predisposizione delle attività di tutela dei diritti fondamentali». Non si è trattato, dunque, di una richiesta formulata nella speranza di trovare eventuali irregolarità, ma «dell’esito di un percorso difensivo già avviato e documentato» in un’attività che, secondo la Cassazione, «giustifica pienamente l’intervento del giudice italiano attraverso un nuovo Ordine europeo di indagine».
Il diritto di contestare la prova
Il punto che la Cassazione mette a fuoco riguarda di fatto la possibilità concreta di difendersi rispetto a una prova raccolta all’estero e poi utilizzata in un processo italiano. Su questo punto, si legge nelle motivazioni, «le Sezioni Unite hanno già stabilito che le intercettazioni effettuate da un’autorità straniera attraverso piattaforme criptate possono essere utilizzate in Italia. La loro utilizzabilità deve però essere esclusa quando emerga una violazione dei diritti fondamentali, tra i quali il diritto di difesa e quello a un processo equo». E, inoltre, l’onere di dimostrare questa violazione «spetta alla parte interessata». Ma, ed è qui il nodo sollevato dalle difese, per assolvere tale compito è «necessario poter conoscere gli atti e le modalità attraverso le quali la prova è stata formata e trasferita». Quindi la Cassazione riconosce che il nuovo Ordine europeo di indagine «è stato disposto proprio per consentire agli imputati di esercitare le proprie prerogative nell’ordinamento francese e per verificare se sia stata loro garantita una possibilità reale di contestazione». La Corte, inoltre, richiama anche la giurisprudenza europea secondo cui «il giudice nazionale deve escludere dal processo le informazioni e gli elementi probatori quando l’imputato non sia stato messo nelle condizioni di formulare efficacemente le proprie osservazioni e quelle prove possano incidere in maniera determinante sulla ricostruzione dei fatti».
Il nodo dei rimedi in Francia
Le motivazioni affrontano anche un problema ancora aperto nell’ordinamento francese. Il rimedio previsto dalla legge transalpina – è scritto ancora nelle motivazioni della Cassazione – potrebbe infatti non essere utilizzabile quando le prove erano già state raccolte dalla Francia nell’ambito di un proprio procedimento e vengono successivamente trasmesse a un altro Paese, nel quale si svolge il processo. La stessa Cassazione francese ha investito della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo di stabilire se sia compatibile con i principi europei un sistema che non consenta alla persona processata in un altro Stato di impugnare in Francia la regolarità e la necessità delle prove lì raccolte. Si crea, in sostanza, un possibile vuoto di tutela: la regolarità della raccolta delle chat non può essere sindacata nel merito dal giudice italiano, ma l’imputato potrebbe non disporre neppure di uno strumento effettivo per contestarla davanti al giudice francese. Anche per questa ragione la Cassazione «considera necessario e proporzionato il percorso avviato dal Gup su richiesta delle difese».
E ora?
C’è, dunque, un nodo cruciale da comprendere: la sentenza non dichiara automaticamente inutilizzabili le chat Sky Ecc e non anticipa l’esito delle successive verifiche ma stabilisce un principio rilevante e cioè che la difesa deve essere messa nelle condizioni di conoscere e contestare il percorso di formazione della prova, soprattutto quando quelle conversazioni costituiscono uno degli elementi centrali dell’accusa. Un risultato che conferma la fondatezza del lavoro svolto dagli avvocati Ruga, Gervasi e Sorgiovanni e mantiene aperto il confronto giudiziario sulla tutela dei diritti degli imputati di fronte alle prove digitali raccolte all’estero. (g.curcio@corrierecal.it)
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