Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:28
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 7 minuti
Cambia colore:
 

IL CASO

’Ndrangheta e Sky Ecc, il paradosso europeo sulle indagini e il cortocircuito tra Italia e Francia

Le prove digitali raccolte in Francia entrano nei processi italiani, ma per contestarne origine e modalità gli imputati rischiano di non avere un giudice

Pubblicato il: 24/07/2026 – 17:10
di Giorgio Curcio
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo

LAMEZIA TERME Migliaia di chat decriptate attraversano i confini, entrano nei fascicoli italiani trasformandosi in elementi chiave per sostenere accuse, misure cautelari e, soprattutto, richieste di condanna. È il diritto di contestarle che rischia di perdersi durante il tragitto tra la Francia, dove quelle conversazioni sono state raccolte, e l’Italia, dove vengono utilizzate nei processi, innescando un cortocircuito europeo. Ed è qui che si inseriscono le motivazioni depositate dalla Cassazione sul caso delle comunicazioni Sky Ecc confluite nel procedimento “Ostro” celebrato davanti al Tribunale di Catanzaro. Ma attenzione: la pronuncia non dichiara inutilizzabili le chat e non cancella automaticamente le prove acquisite all’estero, ma in buona sostanza riconosce la legittimità del percorso costruito dagli avvocati difensori per consentire agli imputati di «conoscere e contestare le modalità attraverso le quali quel materiale è stato raccolto e trasferito in Italia». La Sesta sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Procura di Catanzaro contro l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare del 22 gennaio 2026. Il Gup, accogliendo le richieste delle difese, aveva riservato l’emissione di un nuovo Ordine europeo di indagine diretto alla Francia, con l’obiettivo di preservare la documentazione relativa alle indagini transalpine e permettere agli interessati di esercitare i rimedi previsti in quello Stato.

La chat decriptate e milioni di messaggi

Ma cosa sono le chat SkyEcc? Si tratta di un sistema di comunicazione criptata che era stato utilizzato attraverso criptofonini e presentato come capace di garantire un elevatissimo livello di riservatezza. Forse troppa e così, nel 2021, le autorità francesi, belghe e olandesi riuscirono a superarne la cifratura e a seguire il flusso delle comunicazioni di circa 70mila utenti, acquisendo centinaia di milioni di messaggi poi trasmessi alle magistrature di numerosi Paesi, Italia compresa, fornendo una mole enorme di prove legate, quasi sempre, ai traffici internazionali di droga, diventando uno degli strumenti investigativi più utilizzati nelle grandi inchieste contro la criminalità organizzata. In Calabria le chat hanno assunto un peso centrale nel filone Ostro-Kleopatra, relativo alla presunta rete legata alla cosca Gallace, ma anche in altre inchieste come “Eureka”, “Tre Croci” e la recente “Samba”.

La prova viaggia, la contestazione no

C’è, però, il problema legato al funzionamento della cooperazione giudiziaria europea. Le autorità italiane possono chiedere a un altro Paese dell’Unione la trasmissione di prove già raccolte. Nel caso delle piattaforme criptate, la Francia ha acquisito un’enorme quantità di conversazioni e le ha successivamente messe a disposizione di diverse autorità giudiziarie europee attraverso gli Ordini europei di indagine. Una volta arrivate in Italia, però, quelle chat non possono essere sottoposte a un controllo completo del giudice italiano sulle modalità con cui sono state originariamente captate. La regolarità della raccolta della prova appartiene infatti alla competenza dello Stato che l’ha eseguita. In teoria, dunque, l’imputato dovrebbe rivolgersi al giudice francese. Ed è proprio qui che emerge il paradosso: l’ordinamento francese potrebbe non riconoscere un rimedio effettivo a chi non è indagato in Francia, ma viene processato in Italia sulla base di conversazioni raccolte nell’ambito di un procedimento transalpino.


LEGGI ANCHE: ’Ndrangheta, la Cassazione gela la Dda di Catanzaro. Avanti con le verifiche sulle chat SkyEcc


Il lavoro di Ruga, Gervasi e Sorgiovanni

Gli avvocati Mauro Ruga, Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni, nell’interesse di Cesare Antonio Arcorace, Angelo Gagliardi, Cosimo Damiano Gallace e Ivano Piperissa, non si erano limitati a formulare un’obiezione generale sull’affidabilità o sull’utilizzabilità delle chat. Avevano tentato di ricostruire concretamente il percorso della prova, chiedendo di conoscere le modalità di estrazione e trasmissione delle conversazioni, l’arco temporale delle operazioni, l’eventuale partecipazione di altre autorità straniere e la disponibilità delle copie forensi delle utenze attribuite agli imputati. I difensori avevano inoltre evidenziato che non risultava notificato agli interessati, né ai loro legali, il provvedimento francese di riconoscimento o esecuzione degli Ordini europei di indagine provenienti dall’Italia. Un’omissione che, secondo la prospettazione difensiva, aveva impedito di attivare tempestivamente i mezzi di impugnazione e di accedere alla documentazione dell’inchiesta estera. Prima di rivolgersi al Gup, i legali avevano anche tentato senza successo un’interlocuzione con le autorità francesi per ottenere gli atti necessari. La Cassazione attribuisce un peso preciso a questo lavoro. Le richieste difensive, scrivono i giudici, hanno superato il carattere della «mera esploratività»: non erano dirette a cercare genericamente un possibile errore, ma poggiavano su iniziative già compiute e documentate per acquisire gli strumenti indispensabili alla tutela dei diritti fondamentali.

Il nuovo ordine alla Francia

Il Gup aveva quindi ritenuto necessario attivare un nuovo canale con la Francia. Non per sottoporre l’attività dei magistrati francesi a un improprio controllo italiano, ma per impedire che gli atti venissero distrutti, modificati o dispersi e per rendere possibile l’esercizio, anche differito, degli strumenti di tutela previsti nello Stato di esecuzione. La Procura di Catanzaro aveva impugnato il provvedimento, sostenendo, tra l’altro, che l’iniziativa potesse determinare una paralisi del processo e che il nuovo Ordine europeo di indagine non fosse necessario né proporzionato. La Suprema Corte ha respinto questa impostazione, escludendo che la decisione del Gup fosse abnorme o estranea al sistema. Al contrario, l’ordinanza si inserisce pienamente nella cornice delineata dalle Sezioni Unite italiane e dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Gli approfondimenti istruttori, osserva la Cassazione, possono essere svolti sia durante l’udienza preliminare sia nel giudizio abbreviato. Il semplice rallentamento del procedimento non può quindi prevalere sulla necessità di garantire un esercizio effettivo del diritto di difesa.

Quando le chat devono essere escluse

La sentenza ribadisce un principio già affermato dalle Sezioni Unite: le intercettazioni raccolte da un’autorità straniera e trasmesse in Italia non diventano inutilizzabili soltanto perché sono state acquisite all’estero. Devono però essere escluse quando il giudice accerti che la loro acquisizione o il loro impiego abbia violato diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalle garanzie del giusto processo. La Cassazione richiama inoltre la Corte di giustizia europea, secondo cui il giudice nazionale deve espungere le informazioni quando l’imputato non sia stato messo nelle condizioni di formulare efficacemente le proprie osservazioni e quegli elementi siano capaci di incidere in modo preponderante sulla valutazione dei fatti. Non basta, dunque, che una prova sia stata legittimamente trasmessa da uno Stato all’altro. Occorre anche che chi la subisce possa conoscerla, discuterla e contestarla in maniera effettiva.

Il dubbio sollevato dalla stessa Francia

A rendere ancora più delicata la vicenda è un passaggio che arriva dalla stessa Cassazione francese. Nel settembre 2025 i giudici transalpini, chiamati a pronunciarsi su una situazione analoga, hanno escluso che il rimedio previsto dall’articolo 694-41 del codice di procedura penale francese possa applicarsi con certezza quando le prove erano già nella disponibilità della Francia e il processo si svolge in un altro Stato. La questione è stata quindi rimessa alla Corte di giustizia dell’Unione europea: dovrà essere stabilito se sia compatibile con il diritto europeo un sistema nel quale una persona processata in un altro Paese non disponga, nello Stato che ha raccolto la prova, di uno strumento per contestarne regolarità e necessità. Il procedimento europeo è indicato come C-625/25, Prudniez. Dalla sua definizione potrebbe arrivare un chiarimento destinato a incidere non soltanto sui processi italiani, ma su tutti i procedimenti europei fondati sulle conversazioni estratte dalle piattaforme criptate.

Una partita ancora aperta

La pronuncia della Cassazione non chiude il caso e non stabilisce che le chat Sky Ecc siano illegittime. Non anticipa neppure l’esito delle verifiche richieste alla Francia. Afferma però che quelle verifiche sono legittime, necessarie e coerenti con il sistema europeo di tutela dei diritti. E riconosce che il lavoro svolto dagli avvocati non è stato un tentativo dilatorio o una ricerca indiscriminata di irregolarità, ma un’attività concreta per rendere possibile la contestazione di una prova potenzialmente decisiva. La questione, a questo punto, supera il singolo processo e persino il tema delle chat Sky Ecc e, in buona sostanza, riguarda il modello di giustizia che l’Europa intende costruire e di cui si discute, forse, da troppo tempo senza trovare soluzioni. (g.curcio@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Categorie collegate

x

x