Referendum sui sottosegretari, il Consiglio di Stato respinge l’appello della Regione. Nuovo successo per l’opposizione
I giudici di Palazzo Spada confermano la decisione del Tar: la controversia sul via libera alla consultazione popolare non rientra nella giurisdizione amministrativa, ma spetta al giudice ordinario
CATANZARO Nuovo stop per la Regione, nuova vittoria per l’opposizione di centrosinistra. Si chiude un altro capitolo della battaglia – legale e politica – che agita la Calabria attorno alla riforma dello Statuto regionale che aveva portato all’introduzione della figura dei sottosegretari e all’aumento del numero degli assessori (previsioni peraltro di nuovo eliminate di recente dal Consiglio regionale in prima lettura) e al conseguente referendum (ora sospeso in attesa proprio della decisione della giustizia amministrativa). Con la sentenza 07899/2026, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dalla Regione Calabria, confermando la decisione con cui il Tribunale amministrativo regionale (Tar) aveva dichiarato la propria inammissibilità per difetto di giurisdizione. Di fatto i giudici di Palazzo Spada hanno ha respinto il ricorso della Regione Calabria sul referendum contro l’istituzione dei sottosegretari.
Il caso
La vicenda ha origine tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, quando il Consiglio regionale approva una legge di revisione statutaria che, tra le altre cose, ha introdotto la figura dei sottosegretari alla Presidenza della Regione. Di fronte alla richiesta di referendum popolare presentata dai consiglieri regionali di centrosinistra il segretario generale del Consiglio aveva sbarrato la strada, ritenendo che per quel tipo di modifica parziale lo strumento referendario non fosse applicabile. I consiglieri di opposizione si erano quindi rivolti all’Ufficio centrale regionale per il Referendum (organo composto da magistrati e insediato presso la Corte d’Appello di Catanzaro), il quale aveva ribaltato lo stop, dichiarando ammissibile il referendum e ordinando di dare avvio alla procedura. Contro quella decisione, la Regione Calabria aveva fatto ricorso al Tar, lamentando l’illegittimità dell’ordine impartito. I giudici amministrativi di primo grado avevano però risposto di non avere il potere (la giurisdizione) di giudicare la materia, portando la Regione a tentare la carta del Consiglio di Stato.
La decisione di Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato ha confermato in toto l’impostazione del Tar. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito due punti fondamentali. Il primo è che la giurisdizione spetta al giudice ordinario: le controversie legate ai procedimenti referendari e alla tutela dei diritti politici dei promotori (come i consiglieri regionali) toccano sfere di diritto soggettivo pubblico, la cui cognizione non spetta al giudice amministrativo bensì a quello ordinario. Il secondo è la natura “neutrale” dell’Ufficio centrale: il provvedimento emesso dall’Ufficio centrale per il Referendum non è un classico atto amministrativo, ma il frutto di una funzione pubblica di garanzia e controllo, finalizzata a tutelare l’ordinamento generale. Di conseguenza, non può essere impugnato davanti al Tar. Respinti anche i rilievi della Regione sulla presunta violazione del principio di effettività della tutela e sull’utilizzo della “sentenza in forma semplificata” da parte del tribunale di primo grado, giudicata dal Consiglio di Stato pienamente legittima per la completezza della motivazione. In teoria con questa pronuncia dei giudici di Palazzo Spada nel procedimento referendario viene superato uno dei principali ostacoli processuali sollevati dalla Regione. A rappresentare la Regione davanti al Consiglio di Stato gli avvocati Angela Marafioti e Franceschina Talarico, a rappresentare l’opposizione gli avvocati Paolo Falzea e Andrea Lollo assistiti dall’avvocato Antonio Ionà. (a. c.)
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