La Cassazione: «Nessun aggiustamento per Rechichi»
ROMA «La natura e il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali», riguardanti il detenuto Giuseppe Rocco Rechichi, «il fatto che essi siano ascrivibili a Collegi diversi, di Sezioni diverse della Co…

ROMA «La natura e il contenuto dei provvedimenti giurisdizionali», riguardanti il detenuto Giuseppe Rocco Rechichi, «il fatto che essi siano ascrivibili a Collegi diversi, di Sezioni diverse della Corte, e infine la loro corrispondenza a orientamenti consolidati della giurisprudenza della Corte stessa, escludono in radice, ogni possibile sospetto di `aggiustamento` dei processi riguardanti il Rechichi». Lo sottolinea una nota della Cassazione che esclude verdetti di favore per la `ndrangheta. «Dalle verifiche immediatamente compiute – spiega la nota della Cassazione – sono risultate esclusivamente due recenti pendenze definite con le sentenze numero 8694 del 2012 decisa il primo febbraio 2012 dalla Prima sezione penale, e la numero 23265 del 2012 decisa il 19 aprile 2012 dalla Sesta sezione penale». Con la prima sentenza – emessa su ricorso di Rechichi, indagato con l`accusa di aver aiutato i clan a inserirsi negli appalti di una municipalizzata reggina della quale era dirigente – «è stata annullata con rinvio l`ordinanza emessa l`otto giugno 2011 dal tribunale di Reggio Calabria in sede di riesame», spiega il comunicato della Suprema Corte. «La decisione della Cassazione – rileva la nota dell`ufficio stampa di Piazza Cavour – è fondata su un consolidato orientamento della Corte, convalidato anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui, qualora un detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice, abbia avanzato motivata richiesta (come era nel caso di specie) di essere sentito personalmente, il giudice è vincolato, a pena di nullità, a disporne la traduzione davanti a sé, senza possibilità di alcuna valutazione discrezionale».
«Quanto alla notizia che il Tribunale del riesame di Reggio Calabria avrebbe confermato nuovamente l`ordinanza annullata dalla Corte di Cassazione, non risulta allo stato iscritto, nel registro del Ruolo generale della Corte, alcun procedimento», aggiunge la nota. La seconda sentenza, invece, «ha dichiarato inammissibile il ricorso del Rechichi avverso l`ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria del 16 dicembre 2011, confermativa della misura cautelare relativa all`accusa di intestazione fittizia di beni compiuta al fine di consentire ad altri di eludere le disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali». «La sentenza ha ritenuto – conclude la nota – anche qui su conformi conclusioni del procuratore generale e in linea con un consolidato orientamento della Corte, la congruità e la logicità della motivazione dell`ordinanza impugnata».