Il Tar sconfessa il Comune di Villa: «Riaprire la Perla»
VILLA SAN GIOVANNI È uno schiaffo sonoro quello che il Tar di Reggio Calabria ha rifilato all’amministrazione comunale di Villa, accogliendo il ricorso presentato contro la curiosa ordinanza con cui…

VILLA SAN GIOVANNI È uno schiaffo sonoro quello che il Tar di Reggio Calabria ha rifilato all’amministrazione comunale di Villa, accogliendo il ricorso presentato contro la curiosa ordinanza con cui il Comune, dopo essersi accorto – con undici anni di ritardo – che la Perla dello Stretto ha funzionato dalla sua inaugurazione senza uno straccio di certificato di agibilità, ne ordinava l’immediata chiusura della Perla dello Stretto.
A firmare il documento, il 15 luglio scorso – come il Corriere della Calabria ha raccontato nei precedenti numeri – è stata la dirigente comunale del settore Attività produttive, Donatella Canale, che ha perentoriamente comunicato alla Romeo Antonino S.r.l. – società originariamente proprietaria della struttura – e al liquidatore giudiziario, l’avvocato Mariangela Petullà, la sospensione della licenza, ordinando anche l’immediata «chiusura dell`attività di Grande struttura di vendita esercitata nei locali facenti parte del fabbricato 44/46/48 del Comune di Villa San Giovanni, fino al rilascio, ove vi siano i presupposti fattuali, di autorizzazione di agibilità».
Motivo? Quei lavori edili – ai più noti – che l’amministrazione ha invece scoperto solo in seguito a un sopralluogo, effettuato tre giorni prima dalla polizia municipale, che avrebbe fatto luce – si legge nell’ordinanza – su interventi che «hanno comportato una modifica del fabbricato con la creazione di nuove unità immobiliari e risultano ancora in corso, il che rappresenta un pregiudizio per le condizioni di sicurezza, salubrità ed igiene della struttura». Inoltre, la dirigente si preoccupava di segnalare che «visti gli atti del fascicolo, il fabbricato originario relativo alla Grande struttura di vendita denominata “Centro commerciale La perla dello Stretto”, si può dichiarare che lo stesso non disponeva di certificato di agibilità, infatti in data 04.07.2003 la richiesta presentata in data 26.11. 2002 è stata definitivamente sospesa».
Un dettaglio che negli anni non sembra aver impedito alla Perla di funzionare, tanto meno all’amministrazione comunale di rilasciare e rinnovare le necessarie licenze e autorizzazioni alla società che aveva acquisito l’immobile. Tutti motivi che hanno spinto il giudice Giuseppe Campagna, titolare del procedimento di concordato preventivo cui la società Romeo srl che possedeva la Perla ha avuto accesso, non solo ha ordinato di impugnare di fronte al Tribunale amministrativo, dando per questo mandato all’avvocato Natale Carbone, ma si è anche visto costretto a trasmettere in Procura, «ravvisandosi la possibilità che siano stati o possano essere stati posti in essere atti che presentano profili di rilevanza penale».
Ma se dal sesto piano del Cedir che ospita la Procura bisognerà attendere perché arrivino novità, i giudici amministrativi sono stati più che celeri. E di certo non teneri nei confronti del Comune di Villa. Con un decreto del 30 luglio scorso, il Tar ha infatti accolto il ricorso presentato dal curatore e dal liquidatore giudiziale, su ordine del Tribunale fallimentare, sottolineando che «non emergono dagli atti impugnati ragioni sostanziali di pericolo che giustifichino a tutela della pubblica incolumità la chiusura dell’intera Grande struttura di vendita di tipo G2B, che risulta misura sproporzionata rispetto alle premesse ed alle ragioni di interesse pubblico che l’ente procedente intende tutelare».
Il provvedimento – si ricorda nel testo – impone infatti la chiusura della struttura a causa della mancanza di un certificato di agibilità dei locali – circostanza «risalente al tempo della formazione dell’autorizzazione commerciale, rilasciata con atto del 25.05.2001» – così come a causa di «lavori asseritamente fonte di pericolo per la clientela (la cui ultimazione però è stata attestata dal direttore dei lavori in data 21.06.2013 e che sono stati scolti previa Dia dell’8.4.2013)».
In sintesi, spiegano i giudici amministrativi, il Comune di Villa lamenta la mancanza di un certificato che per dodici anni proprio l’amministrazione non solo non ha concesso, ma si è “dimenticata” di chiedere, ma anche per lavori – regolarmente autorizzati – già ultimati. Ma c’è di più. «L’attività oggetto di vendita dell’esercizio posto al secondo piano della struttura – si legge nel decreto – è di fatto esaurita, essendo rimaste solo delle giacenze imballate» ed è anche per questo che per il Tar c’è «un’evidente sproporzione» fra la chiusura imposta con l’ordinanza e il possibile pericolo derivante da lavori ormai conclusi.
Certo, chi oggi è responsabile della struttura e il nuovo proprietario – Unicredit Leasing – dovranno provvedere ad «ogni adempimento necessario alla regolarizzazione formale e sostanziale della struttura», ma per il resto il Tar non ha molti dubbi. «Da parte del Comune – tuonano i giudici – si è rilevata l`assenza del certificato di agibilità solo a distanza di un notevolissimo lasso di tempo dall`apertura della sede di vendita, non sono indicate effettive e ragionevoli situazioni di pericolo di stabilità ed igienicità della struttura, e pertanto le ragioni d interesse pubblico che l`ente ha inteso tutelare risultano essere per lo più di carattere amministrativo e di regolarità formale, come tali suscettibili di una temporanea compressione». Una bocciatura su tutta la linea dell’ordinanza comunale, ma anche di un’amministrazione che – troppo tardi – sembra interessata a mettere una pezza su anni e anni di irregolarità. (0040)