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Riforme coerenti

Un percorso riformatore che si ponga l’ambizioso traguardo di cambiare il Paese, come quello dell’attuale governo, ha bisogno di due condizioni fondamentali: la prima è quella di ottenere il maggior…

Pubblicato il: 10/10/2014 – 11:41
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Un percorso riformatore che si ponga l’ambizioso traguardo di cambiare il Paese, come quello dell’attuale governo, ha bisogno di due condizioni fondamentali: la prima è quella di ottenere il maggiore consenso possibile, non solo a livello par- lamentare – che sarebbe condizione ovvia – ma anche quello degli organismi intermedi interessati, come le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, e quello delle categoria. Ciò al fine di acquisire i suggerimenti e le soluzioni prospettate da chi vive dall’interno i problemi da risolvere, e quindi elaborare le soluzioni che appaiano le più idonee per il recupero di efficienza e funzionalità del Paese. La seconda essenziale condizione è quella di inserire ogni singola riforma all’interno di un percorso organico, coerente, che abbia chiaro quale sia l’obiettivo finale e quali gli strumenti più idonei per raggiungerlo. Se, invece, le riforme vengono varate sulla spinta di esigenze politiche – tra le quali quelle di ottenere facili consensi – c’è il rischio che una determinata misura si ponga in contrasto con una diversa iniziativa che, parallela- mente, viene adottata dall’altro ramo del Parlamento. L’esito finale sarà quello di creare confusione, contraddizione di mezzi e di risultati, ulteriore sfiducia nell’azione di governo, impossibilità di risolvere, con razionalità e lungimiranza, i problemi del Paese. Il ragionamento vale per le misure di carattere economico-sociale, come per le cosiddette riforme della giustizia, ed è di queste ultime che ci occuperemo ancora una volta.
Una premessa di carattere terminologico si impone: si sente spesso parlare di riforme della giustizia in maniera generica, ma al loro interno si inseriscono quelle che riguardano nuove norme in materia penale che – a stretto rigore – non avrebbero nulla a che vedere con i problemi della giustizia, rispondendo esse alle esigenze di contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, terroristico ed economico. Non dovrebbero es- sere i giudici a sollecitare l’adozione di tali misure, ma i partiti politici e l’opinione pubblica nazionale per la tutela di beni primari, come la sicurezza, l’economia, la salute. Su questo punto si coglie già la prima contraddizione tra strumenti e obiettivi. L’esigenza di “svuotare” le carceri ha dominato da un anno a questa parte la politica sulle materie criminali, e ciò al fine di evitare le sanzioni dell’Unione europea per l’eccessivo affollamento dei nostri istituti carcerari. Un serie di nuove norme hanno quindi consentito di ridurre sensibilmente la popolazione carceraria, ma senza alcuna valutazione circa le ricadute in materia di sicurezza e di ordine pubblico che ne sarebbero inevitabilmente derivate. E c’è da sdegnarsi a sentire in televisione la (giusta) indignazione dei cittadini di fronte all’aumento esponenziale di furti in abitazioni, rapine, truffe, e altro, rivolgersi (ingiustamente) verso i magistrati che scarcerano dopo qualche giorno gli autori di tali reati, arrestati dai bravi carabinieri e poliziotti. Nessuno dei giornalisti e commentatori che assistono a tali manifestazioni interviene però per chiarire che non sono i magistrati che scarcerano, ma le nuove norme “svuotacarceri”, fiore all’occhiello esibito sul bavero dei nostri governanti di fronte all’Ue. Ma si sa, è di gran moda polemizzare con i magistrati usando argomenti falsi, come è stato provato documentalmente, con disinvoltura talmente spregiudicata da arrivare all’impudenza. Gli interventi in materia penale che sarebbero urgenti, tanto da giustificare l’adozione del decreto legge, sono quelli del contrasto all’evasione fiscale (oggi punita con pene irrisorie rispetto alla gravità del reato), del falso in bilancio, dell’autoriciclaggio. Se ne parla da anni, circolano bozze incomplete, mai definitive, con modifiche sempre al ribasso, che non lasciano presagire esiti positivi in tempi ragionevoli e con efficacia repressiva adeguata. Fra le varie ipotesi di reato prospettate è difficile individuare quella più urgente perché solo dalla sinergia che esse potrebbero esprimere in combinazione reciproca deriverebbe una seria restaurazione del diritto penale dell’economia distrutto dalle leggi ad personam del precedente decennio. Una riforma parziale, di facciata, fatta tanto per fare qualcosa ma non troppo, sarebbe inutile; non se ne sente il bisogno e rischia di causare danni come è già accaduto in materia di corruzione e di voto di scambio. Sarà molto inte- ressante seguire lo sviluppo parlamentare dei disegni di legge in materia, sia di origine parlamentare che governativa, ma az- zardo la convinzione che il prodotto finito risulterà largamente insoddisfacente per le esigenze di ripristino della legalità di cui il paese ha disperato bisogno.
Di riforme della giustizia si può legittimamente parlare a proposito delle modifiche da apportare ai processi civile e penale. E qui deve rilevarsi in primo luogo come, di fronte al succedersi delle proposte in materia civile (a prescindere dal giudizio che di esse si può dare), nulla o quasi sia stato sinora proposto a proposito del processo penale. Eppure ci sarebbe tanto da disboscare, tagliare, semplificare, ridurre e non è certo la posta certificata a potere risolvere i problemi posti dall’architettura barocca e ridondante della nostra procedura penale, formatasi nel tempo per successive sovrapposizioni ed aggiunte, sino a creare un monstrum senza eguali nel resto del mondo. Nonostante questo, è paradossale sentire che il nostro processo sia poco garantista, che vi sia necessità di ulteriori mezzi di impugnazione, ulteriori controlli, interventi difensivi, o, in alternativa, drastica riduzione dei poteri di indagini dei pubblici ministeri. Dico su- bito che la ricorrente richiesta di separazione dei poteri tra giudici e pubblici ministeri, non solo non risolverebbe nessuno dei problemi della giustizia penale, ma finirebbe con l’aggravare – come ho già segnalato in un precedente articolo – i problemi che si vorrebbero risolvere.
Quello che suscita ulteriori perplessità è leggere che sul pacchetto delle riforme in materia penale e, in particolare, su quelle concernenti il contrasto alla criminalità organizzata, stanno contemporaneamente lavorando due distinti gruppi di lavoro, uno dei quali fa capo alla presidenza del Consiglio, l’altro al ministro della Giustizia. I due gruppi lavorerebbero – sempre secondo quanto comunicato dalla stampa, su identici dossier – ma secondo criteri diversi, in qualche caso del tutto divergenti e, quindi, con esiti prevedibilmente, altrettanto divergenti. Francamente non si ravvisa la necessità di un vano dispendio di energie, di duplicazione di incarichi, su punti di riforma in gran parte coincidenti, anche perché gli esiti eventualmente contrastanti finirebbero con l’allungare i tempi di soluzione per la difficoltà di trovare soluzioni condivise, con il conseguente rischio di soluzioni di compromesso, come sempre al ribasso.
Se poi i problemi della giustizia si dovessero identificare con quelli della magistratura, ricordo ancora una volta come l’ordinamento giudiziario del 1941 restò in vigore – anche se con vari aggiustamenti derivanti dagli interventi della Corte costituzionale – sino al 2006, e dunque per ben 65 anni. Mentre c’è una grande voglia di rimettere le mani sul nuovo ordinamento appena otto anni dopo la sua entrata in vigore. E il governo le mani le sta mettendo di buona lena, con la riforma della responsabilità civile, il pensionamento anticipato a settantanni, la riduzione delle ferie. Ciascuno dei tre temi, lo dico senza alcun intento di difesa corporativa della categoria, non produrrà alcun risultato utile in termini di miglioramento qualitativo e quantitativo del prodotto giustizia. Al contrario, sono tanti gli argomenti che dimostrano esattamente il contrario. Sono argomenti di cui ho già fatto cenno e sui quali sarà necessario ritornare, che riveleranno appieno la loro validità non appena si vedranno le conseguenze di tali riforme epocali.
In occasione dell’insediamento del nuovo Csm, il presidente della Repubblica ha efficacemente richiamato i lavori dell’Assemblea costituente circa l’elezione dei componenti laici del Csm e non si può non condividere la scelta della soluzione pro- posta dall’onorevole Emilio Lussu a proposito della provenienza politica del vice-presidente. Ma andrebbe anche detto che la scelta dei costituenti di prevedere la nomina di un terzo dei componenti del Csm ad opera del Parlamento è stata tradita, però, nel momento in cui Camera e Senato hanno ritenuto che la spettanza parlamentare della nomina equivalesse alla appartenenza parlamentare dei nominati, che è cosa del tutto diversa da quella voluta dal costituente. Il presidente ha deplorato con energia le «logiche spartitorie» e i «malsani bilanciamenti tra correnti», che hanno sovente caratterizzato le nomine degli incarichi direttivi e semidirettivi. Non si può che condividere tale severo giudizio, ma allora non si comprende perché il capo dello Stato sembra rammaricarsi della circostanza che in sede di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 sia stato espunta la disposizione del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo sulle scelte del Consiglio «che perimetrava il vaglio giurisdizionale al vizio di eccesso di potere manifesto». A questo proposito avevo parlato della legittimazione di una modica quantità di eccesso di potere riservata dalla legge al Csm e chiedevo di sapere quando sarebbero state pubblicate le tabelle contenenti l’indicazione delle dosi consentite di eccesso di potere. Per fortuna, il Parlamento ha eliminato la limitazione contenuta nel decreto, senza la quale non vi sarebbe stata adeguata difesa dalle “logiche spartitorie” e dai “malsani bilanciamenti tra correnti”, tanto più necessaria in relazione alla delicatezza delle funzioni giudiziarie interessate da quelle delibere. Come ha riconosciuto la Corte costituzionale con la sentenza 497/2000, «con riferimento ai magistrati l’esigenza di una massima espansione delle garanzie difensive si fa, se possibile, ancora più stringente, poiché nel patrimonio di beni compresi nel loro status profes- sionale vi è anche quello dell’indipendenza, la quale, se appartiene alla magistratura nel suo complesso, si puntualizza pure nel singolo magistrato, qualificandone la posizione sia all’interno che all’esterno: nei confronti degli altri magistrati, di ogni altro potere dello Stato e dello stesso Consiglio superiore della magistratura».
Se poi alle logiche spartitorie di origine correntizia, interne alla corporazione giudiziaria, dovessero sostituirsi logiche di controllo e spartizione di provenienza politica, in nome del “primato della politica” sulla giurisdizione, sarebbe il peggiore dei mali per la tutela dei diritti dei cittadini, per l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, per la nostra democrazia.

*magistrato

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