Commerciante con un corso online? Il Tar dice di sì
CATANZARO I corsi online per commercianti? Sono regolari e non danneggiano in alcun modo i consumatori. In Calabria è dunque ancora possibile seguire corsi a distanza finalizzati ad attività di comme…

CATANZARO I corsi online per commercianti? Sono regolari e non danneggiano in alcun modo i consumatori. In Calabria è dunque ancora possibile seguire corsi a distanza finalizzati ad attività di commercio, così come prescrivono le relative direttive dell’Unione europea.
A stabilirlo è stato il Tar di Catanzaro, che con un’ordinanza (la 581) ha rigettato la domanda di sospensione, presentata dalla Confcommercio, della delibera 193 della giunta regionale. Il provvedimento dell’esecutivo calabrese disciplina i corsi professionali per l’avvio delle attività nel settore merceologico, alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. Stabilisce, cioè, che la possibilità di diventare commerciante anche attraverso la formazione online. Principio, quest’ultimo, osteggiato da Confcommercio imprese per l’Italia per la provincia di Cosenza, Confcommercio Calabria centrale e Cna Associazione provinciale di Cosenza, che hanno impugnato la normativa e avanzato anche un’ipotesi di “pericolosità sociale” dei corsi a distanza finalizzati all’apertura di esercizi commerciali. La salute dei consumatori, secondo i ricorrenti, non sarebbe adeguatamente tutelato.
LA DIFESA La Cefip form, agenzia che opera da anni nel settore della formazione professionale, si è subito opposta alla richiesta di sospensione avanzata dalle associazioni. Secondo gli avvocati Leo Marco Arena e Walter Tripodo, infatti, le varie Confcommercio rappresenterebbero non organismi di difesa dei consumatori, bensì associazioni di imprese, la cui finalità principale è quella di tutelare gli interessi delle aziende.
IL TAR L’ordinanza del Tar, in attesa del giudizio di merito, per il momento conferma dunque il diritto di partecipare a corsi online per la formazione, con modalità sicuramente meno gravose in termini di dispendio di tempo e di risorse economiche. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione e ribadito, in particolare, l’assenza di “pericolo”, dal momento che la Confcommercio non ha «sufficientemente specificato l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, al di là di un generico e non dimostrato rischio connesso all’esecuzione del provvedimento impugnato». Individuati anche «possibili profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse».
Pietro Bellantoni
p.bellantoni@corrierecal.it