Censurato il binomio politico-mediatico
Gli avvocati della Camera Penale “avvocato Fausto Gullo di Cosenza” hanno terminato le tre giornate di astensione da tutte le udienze penali; un’astensione, questa dei penalisti, che è stata totale e…
Gli avvocati della Camera Penale “avvocato Fausto Gullo di Cosenza” hanno terminato le tre giornate di astensione da tutte le udienze penali; un’astensione, questa dei penalisti, che è stata totale e in piena condivisione delle forti critiche mosse dall’Unione delle Camere penali italiane alle prospettive di riforma del codice penale e di procedura penale.
I penalisti cosentini hanno, così, censurato il binomio, politico-mediatico, “prescrizione più lunga e processi più brevi”; hanno condiviso la censura dell’Ucpi nel ritenere detto binomio un evidente ossimoro, in cui un termine costituisce negazione dell’altro: una prescrizione più lunga determina logicamente una dilatazione dei tempi di celebrazione dei processi. L’astensione nel Tribunale di Cosenza è stata pressocchè totale, a testimonianza del ripudio, da parte dei penalisti, di una prospettiva di riforma del codice penale che, andando ad incidere sui termini prescrizionali dei reati, intaccherà inevitabilmente il diritto degli imputati alla vita, la presunzione di innocenza ed il principio di rieducazione del condannato, che permea la Carta costituzionale, e mortificherà, per altro verso, l’interesse della collettività a conoscere, nei tempi più brevi, se un imputato è colpevole od innocente. Con questa astensione, i penalisti hanno reiterato, con rinnovata forza e convinzione, la critica agli strumenti del doppio binario e del regime speciale dell’articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario poiché ritenuti manifestamente contrari al modello accusatorio del processo penale. La Camera Penale ed i penalisti cosentini, inoltre, hanno fatto proprie le preoccupazioni dell’Unione delle Camere Penali italiane in materia di intercettazioni; perentoria è la richiesta degli avvocati di tutela delle prerogative connesse alla funzione difensiva ed alla conseguente non conoscibilità del contenuto delle comunicazioni tra l’assistito e il proprio difensore. Inamovibili sono gli stessi penalisti nel rivendicare le prerogative del ruolo del difensore attraverso il rifiuto dell’assimilazione della figura dell’avvocato a quella di qualsiasi altro “interlocutore occasionale” dell’assistito; da qui, la richiesta acché tali prerogative vengano garantite mediante il divieto, ab origine, dell’ascolto e l’esclusione di qualsiasi “filtro” volto alla ricognizione dei contenuti delle stesse comunicazioni da parte del pubblico ministero e della polizia giudiziaria. Altro tema cruciale della protesta è stato quello della partecipazione a distanza degli imputati al processo, anch’esso integralmente condiviso dalla Camera Penale bruzia, che rifiuta fermamente i criteri efficientisti e la ratio autoritaria, entrambe linee ispiratrici della riforma a detrimento del diritto dell’imputato all’effettiva partecipazione al proprio processo nonché dei principi, costituzionali e convenzionali, che dovrebbero regolare il processo, come disciplinato dagli articoli 111 della Costituzione e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.