Legge sui B&b nel mirino dell'Autorità per la concorrenza
CATANZARO L’Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato ha inviato una segnalazione al governo e chiede di verificare se la legge regionale del 27 gennaio 2017, n. 4, recante «Modifica a…

CATANZARO L’Autorità per la garanzia della concorrenza e del mercato ha inviato una segnalazione al governo e chiede di verificare se la legge regionale del 27 gennaio 2017, n. 4, recante «Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003-disciplina dell’attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata “Bed and Breakfast” e degli “affittacamere”» sia compatibile. Ne dà notizia la Gazzetta del Sud. L’Autorità rileva come la nuova legge, da un lato, aumenta la capienza massima consentita per legge dei B&B (portandola a sei camere e quattordici posti letto) e, dall’altro, stabilisce che «le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell’organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione son classificate come B&B». L’Autorità ritiene, in proposito, che la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell’attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale «pone limiti ingiustificati all’esercizio dell’attività ricettiva dei titolari di B&B. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l’attività di B&B in via principale e/o in forma imprenditoriale. Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale». Addirittura l’Authority ritiene che l’attività ricettiva extralberghiera di tipo B&B, secondo la quale può essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via occasionale o saltuaria, «potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità». Anche sulla classificazione degli esercizi extra alberghieri la legge prevede che l’attività possa essere svolta soltanto «ad integrazione del proprio reddito familiare» e offrendo una durata minima dell’alloggio pari a sette giorni «pone limiti ingiustificati all’esercizio dell’attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l’attività di affittacamere in via principale, ne definire autonomamente, sulla base delle richieste della clientela, la durata minima di soggiorno offerto. Tale limite, peraltro, riduce l’offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, privandola della possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni più brevi rispettare il diritto del lavoro».