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“Merlino”, Perri e la sua società liberi di tornare al lavoro

La Corte di Cassazione ha disposto per l’imprenditore cosentino un annullamento con rinvio della misura restrittiva personale del divieto temporaneo di esercitare attività di impresa

Pubblicato il: 18/04/2019 – 20:22
“Merlino”, Perri e la sua società liberi di tornare al lavoro

COSENZA Robertino Perri e la società di cui è socio ed amministratore, possono ricominciare a lavorare liberamente sia nel settore pubblico che in quello privato. L’imprenditore cosentino, coinvolto nell’operazione “Merlino” messa a segno dalla guardia di finanza coordinata dalla procura di Paola guidata da Pier Paolo Bruni, su disposizione del giudice delle indagini preliminari del tribunale tirrenico era stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, riformata poi in un divieto temporaneo di esercitare attività di impresa da parte dei giudici del Riesame. Una pronuncia che di fatto escluse la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento alle ipotesi di reato contestate all’imprenditore dai magistrati inquirenti. L’ultimo pronunciamento dei giudici della Corte di Cassazione, rivela, l’assenza di elementi indiziari a carico del costruttore cosentino tali da giustificare qualsiasi privazione della libertà personale, anche con riferimento alle residue ipotesi di reato conteste. Robertino Perri, difeso dall’avvocato Nicola Rendace e la società Edilperri difesa dall’avvocato Ugo Celestino, erano stati scagionati anche dal divieto di contrarre con la pubblica amministrazione per un anno, sempre dai giudici della suprema corte. Una pronuncia alla quale gli ermellini arrivarono grazie alle evidenze portate in giudizio dai legali dello studio Rendace che hanno insistito su come ci sia stata una anomalia nella notifica dei provvedimenti cautelari. Sia le misure cautelari personali che le interdizioni per la società (la Edilperri), infatti, furono notificate direttamente a Robertino Perri. Un modo di agire che così configurato non è previsto dalla legge visto che per le imprese è previsto un altro iter procedimentale rispetto alle persone. Per la Edilperri, infatti, non fu possibile far valere le proprie ragioni nel corso del contraddittorio durante l’udienza camerale. Una lesione del diritto per la società che la Corte di Cassazione, a differenza del Tribunale del Riesame, ritenne meritevole di tutela. Ad oggi, dunque, le posizioni della Edil Perri e dell’imprenditore Robertino Perri sono quindi completamente divise con gli interessi curati da due legali differenti che attendono l’avvio del processo davanti al giudice dell’udienza preliminare. (mi.pr.)
 

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