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Contratto integrativo: l'esclusione dell'Ugl? «Non è antisindacale»
Rigettato il ricorso del sindacato. Per il giudice la Regione non può essere considerata un datore di lavoro perché l’Afor è un ente autonomo
Pubblicato il: 24/07/2019 – 12:29
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CATANZARO L’esclusione del sindacato agroalimentare Ugl dal tavolo delle trattative sul rinnovo del contratto integrativo di lavoro non è antisindacale. A stabilirlo è stato il Tribunale di Catanzaro – giudice del lavoro Anna Maria Torchia – che ha rigettato il ricorso presentato dall’Unione generale del lavoro, peraltro condannata al pagamento delle spese di lite, pari a 1.600 euro.
Secondo il Tribunale, il ricorso è «infondato» in quanto la condotta antisindacale – prevista dall’articolo 28 della legge 300 del ’70 – può essere rilevata soltanto «nei confronti del datore di lavoro». La Regione (difesa dall’Avvocatura diretta da Gianclaudio Festa, nel caso in esame rappresentata da Giuseppe Naimo) aveva infatti eccepito il proprio «difetto di legittimazione passiva», allegando la qualità di datore di lavoro in capo all’ex Afor e a Calabria Verde.
Non risulta inoltre «probante della qualità datoriale in capo alla Regione Calabria» l’estratto dal portale istituzionale – «tra l’altro prodotto in forma esclusivamente cartacea» – in relazione alla «convocazione delle sigle sindacali, che riporta la notizia dell’annuncio di una convocazione».
Per il giudice, la Cittadella non può dunque essere considerata quale datore di lavoro, «in quanto Afor e Calabria Verde sono soggetti autonomi rispetto alla Regione». (p. bel.)
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