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L'Anci alla Regione: «Stop alla riforma del Welfare. Farà fallire i Comuni»
Lettera alla presidente Santelli. «Riaprire il confronto, la norma ha troppe criticità. Ed è già stata bocciata dal Tar e impugnata dalle amministrazioni locali»
Pubblicato il: 03/03/2020 – 15:08
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CATANZARO Il vicepresidente vicario di Anci Calabria, Francesco Candia, avendo raccolto sollecitazioni in tal senso da parte dei sindaci capi ambito dei distretti socio-assistenziali della Calabria ha inoltrato alla neo presidente della Regione, Jole Santelli, e al capo dipartimento delle Politiche Sociali una lettera nella quale si chiede di non dare corso alla riforma del Welfare approvata dalla precedente giunta regionale.
«Da tenere presente – si legge in una nota dell’Anci – che il provvedimento ha subìto l’annullamento in sede di contenzioso giurisdizionale a seguito di impugnativa, così come la recente riformulazione risulta gravata da analoga azione da parte del Comune di Catanzaro e di strutture del terzo settore.
Sostanzialmente i motivi di lamentela da parte del mondo dei Comuni è legato ai maggiori oneri che la nuova organizzazione fa ricadere su di essi con presumibili effetti dissestanti per le finanze comunali e conseguente inefficacia dei servizi medesimi».
Infine l’appello: «Chiediamo, pertanto, alla neo Presidente della Regione di voler considerare la necessità di sospendere detti atti per aprire un nuovo confronto che non sfugga tali aspetti, nell’interesse generale della pubblica amministrazione e dei cittadini calabresi».
Di seguito, il testo della lettera.
Con riferimento alla riforma in oggetto e nell’ interesse dei Comuni associati rappresentati dall’Associazione scrivente, si fa presente quanto di seguito.
La Regione Calabria, seppur con un ritardo di venti anni da quanto disposto dalla legge quadro n. 328/2000 e di 17 anni dalla normativa regionale che doveva darvi attuazione, L.R. 23/2003, ha ritenuto di dare impulso alla riorganizzazione del sistema integrato dei servizi e delle politiche sociali.
A tal fine ha adottato una serie di atti, il primo dei quali DGR 449 del 2016, è stato annullato dal Tar di Catanzaro, mentre gli altri, DGR 423 del 2019 e 503 del 2019, con relativi allegati, risultano gravati da impugnazione da parte del Comune di Catanzaro e da alcune strutture del c.d Terzo Settore.
Sta di fatto, tuttavia che la riforma così come strutturata, presenta una serie di criticità che ne impongono l’immediata sospensione.
Ci si intende riferire al mancato trasferimento delle risorse umane , patrimoniali ed economiche che pur rappresentano l’inderogabile presupposto per il trasferimento ai Comuni delle competenze amministrative – contabili per l’attuazione della riforma.
Più particolarmente, come Associazione, si ritiene inaccettabile che la Regione possa derogare all’obbligo di copertura finanziaria sul proprio bilancio, ponendo in capo ai Comuni le spese che potrebbero trovare persino il bilancio regionale incapiente per insufficienza di fondi o mancati trasferimenti da parte dello Stato .
Tale rilievo assume ancor più evidenza, laddove si pensi che a carico dei Comuni ricadranno anche le mancate o insufficienti compartecipazioni degli utenti, pure prevista per legge. E ciò è stato previsto negli atti contestati nonostante le riserve rappresentate dai Sindaci la cui non condivisione era dettata esclusivamente da ragioni di difficoltà finanziaria dei Comuni.
È di tutta evidenza che una riforma così strutturata non assicuri alcuna copertura finanziaria, mentre l’incertezza ed il rischio andrà a ricadere sui comuni e per essi sui comuni Capo Ambito.
A tal proposito non è secondario rilevare che il Comune Capo Ambito si vedrà esposto per sé e per gli Enti dei quali assume la responsabilità, non solo per ciò che riguarda l’attività amministrativa, ma anche e soprattutto per l’attività contabile e per la fase successiva della spesa.
Attività che in ipotesi di insufficienza del bilancio regionale – ipotesi non meramente astratta, ma possibile e concreta, visto che la Regione ha inteso disciplinarla – espone l’ente capofila a sicuri dissesti finanziari.
La riforma senza trasferimenti di risorse o con trasferimenti insufficienti, senza trasferimenti di risorse umane è, dunque inattuabile.
Non è di secondaria importanza rilevare, inoltre, che – a parere degli attori in contestazione – la DGR 503del 2019 difetti dell’istruttoria necessaria, laddove si pensi che in violazione del Regolamento interno del Consiglio Regionale di cui alla Deliberazione n. 5 del 27 maggio 2005, la D.G.R. 423 del 2019, non è stata trasmessa alla Commissione Bilancio, pur rappresentando una vera e propria manovra finanziaria per il Settore di riferimento.
Non v’è dubbio che sia interesse della scrivente Associazione, al fine di tutelare gli interessi dei Comuni associati, evitare che da un massivo trasferimento di competenze, ad opera di una lacunosa e sommaria riorganizzazione effettuata dalla Regione Calabria, senza una adeguata e rigorosa copertura finanziaria e senza trasferimento di risorse umane, derivino ripercussioni finanziarie e sociali che non potranno essere ristorate ed esporranno gli Enti medesimi a danni irreversibili.
Pertanto, si chiede l’immediata sospensione dell’efficacia della delibera 423 del 2019 per come modificata dalla DGR 503 del 2019, del Regolamento Regionale n. 22 del 2019 e di tutti gli atti connessi per il grave ed irrimediabile pregiudizio per come anzidetto lamentato.
Vogliano le SS. LL., appunto, considerare anche la possibilità di riaprire un conseguente indispensabile confronto e concertazione che consentano di tenere conto delle criticità sopra espresse che risultano essenziali a garantire un effettivo efficace funzionamento del sistema.
Distinti ossequi.
Il Vice Presidente Vicario Francesco Candia
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