La quotidianità ci ha abituato a considerare i servizi pubblici come un fatto “naturale”, raramente ci fermiamo a ragionare su come è organizzato il servizio dell’acqua, se non quando manca dal rubinetto o vediamo un allagamento.
La presenza di acqua è vita e ricchezza, ma è un elemento naturale che può trasportare quantità di energia imponente, che se non convogliata correttamente può essere molto dannosa, anche catastrofica.
La principale azione della bonifica è quella di assicurare il corretto deflusso dell’acqua che, per scorrere o
non ristagnare, ha necessità delle proprie strade: queste strade sono i “corsi d’acqua”. Avere le giuste strade dell’acqua, dimensionarle correttamente, mantenerle in efficienza per ricevere e dissipare l’energia associata all’acqua che piove e scorre (o che viene recapitata) è importantissimo per l’equilibrio idrogeologico territoriale. Adeguare le vie dell’acqua alle mutate condizioni climatiche è una missione che deve essere assolta.
Se le vie dell’acqua mancano o non sono adeguate arriverà il momento in cui l’acqua costruirà le proprie strade, con tutti i danni che siamo abituati a vedere, troppo spesso, anche in TV.
È per questa ragione, antica ma sempre attuale, che anche la Costituzione impone la bonifica, li dove all’art. 44 così si esprime: «Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, […..], promuove ed impone la bonifica delle terre, [….]», proprio di questa bonifica noi ci interessiamo.
Non tutti i corsi d’acqua sono di bonifica, su questo non possiamo confonderci.
La prima regola è che per essere di bonifica i corsi d’acqua devono essere costruiti dall’uomo, per cui non possono esserlo i fiumi o i torrenti o le fiumare. Tutti i corsi d’acqua nel nostro paese sono classificati, in 5 classi (da 1 a 5), come le opere idrauliche che interessano i corsi d’acqua, La suddivisione per categorie di opere è immutata fin dal 1905 fatta con un Regio Decreto, dall’affascinante titolo “Testo Unico delle Disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”.
Generalmente i corsi d’acqua di quarta categoria sono opere consortili, censite quali demanio dello Stato ramo bonifiche, anche se destinati all’irrigazione e non solo allo scolo, in qualche caso alla navigazione. Sono opere pubbliche o di interesse pubblico, devono essere esattamente e singolarmente censite nei Piani di classifica dei singoli consorzi di bonifica.
I corsi d’acqua di bonifica devono essere rappresentati nella pianificazione urbanistica dei comuni interessati dall’opera, ed infine dovrebbero essere singolarmente riscontrati dai consorzi alla Regione. In questo modo si assegnano, con precisioni competenze e responsabilità, come avviene per le strade (Statali, provinciali, comunali, ecc), con tutto quello che ne consegue, senza confusione.
Individuati i corsi d’acqua di bonifica, che come abbiamo visto non sono tutti o alcuni (a caso o secondo necessità), possiamo affermare che per la manutenzione di queste opere idrauliche di bonifica devono provvedere i proprietari dei terreni che ne traggono beneficio.
Naturalmente i privati non potrebbero operare singolarmente per cui vi provvedono attraverso i consorzi di bonifica obbligatori che operano secondo normativa regionale , nel rispetto del quadro costituzionale e normativo nazionale. Il concorso dei privati alle spese sostenute dai consorzi, per la manutenzione della specifiche opere idrauliche, avviene attraverso il pagamento del tributo consortile, che costituisce quota parte dei costi sostenuti per quella specifica opera che interessa i terreni. Anche in questo caso, senza la precisa individuazione dell’opera idraulica consortile, dei terreni serviti e del beneficio diretto non può esserci bonifica, quindi i privati, obbligatoriamente consorziati, non possono esserne chiamati a contribuire.
In Calabria, questo concetto semplice ed essenziale per l’attualità dell’istituto consortile di bonifica, è stato travisato per quasi venti anni per cui la Corte Costituzionale è stata costretta ad intervenire nel 2018 (Sentenza 188 del 2018), dichiarando l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, era dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
La Regione ha provveduto a rettificare il grossolano errore, adeguando la legge regionale ai dettami costituzionali ma ancora i tributi consortili risentono dalla precedente errata impostazione legislativa.
Ad esempio si continua ad evitare di chiamare a contribuzione i proprietari di terreni urbanizzati anche se questi traggono diretto beneficio delle opere idrauliche consortili, lasciando ai proprietari dei terreni agricoli (spesso agricoltori) l’onere di contribuire alle spese di mantenimento delle opere idrauliche di bonifica.
L’acqua deve defluire e scorrere correttamente lungo tutto il corso dell’opera idraulica, fino al recapito, sono gli enti – locali come i comuni o pubblici come i consorzi – che devono adeguare il proprio agire, e quindi le competenze e le pretese tributarie, per la corretta manutenzione delle opere e quindi per il corretto deflusso dell’acqua.
È irragionevole e dannoso ritenere che un’opera idraulica di bonifica (quindi gestita dal consorzio di bonifica) possa essere vigilata e sottoposta a manutenzione dal consorzio solo nella parte in cui attraversa terreni agricoli, per cui alla contribuzione consortile devono essere chiamati tutti i proprietari dei terreni che ne traggono beneficio, indipendentemente se sul terreno c’è una coltivazione o c’è un fabbricato.
Diversamente avremo, come abbiamo in Calabria, una difficile manutenzione delle opere idrauliche di bonifica, tutto a danno della corretta gestione idrologica del territorio.
Al netto della confusione fatta nel tempo è semplice comprendere quanto sia importante ed attuale la bonifica, costituzionalmente intesa, per l’assetto idrogeologico regionale.
Anche in questo caso, c’è sempre tempo per operare, rimediare, migliorare.
*Commercialista e revisore, già direttore generale Consorzio di bonifica
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