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Rinascita Scott, il processo continua: no alla richiesta di annullare il rinvio a giudizio

Secondo il collegio la competenza sulla decisione è della Corte d’Appello. «L’ordinanza adottata è al più ricorribile per Cassazione»

Pubblicato il: 18/05/2021 – 16:22
di Alessia Truzzolillo
Rinascita Scott, il processo continua: no alla richiesta di annullare il rinvio a giudizio

LAMEZIA TERME Il Tribunale di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta avanzata dal collegio difensivo nel processo “Rinascita-Scott” di annullare il decreto che dispone il giudizio emesso dal gup Claudio Paris al termine dell’udienza preliminare nel procedimento contro le cosche del Vibonese. La richiesta prende le mosse dalla decisione di ieri della Corte d’Appello di Catanzaro che ha ricusato il giudice Claudio Paris – gup nel troncone del processo con rito abbreviato e gup anche nel corso dell’udienza preliminare – per quanto riguarda la sola posizione dell’imputato Antonio Ierullo accusato, davanti alla Corte d’Assise di Catanzaro, dell’omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano. Nei confronti di Ierullo è stata dichiarata la nullità del decreto che dispone il giudizio e dunque la sua posizione è stata stralciata e gli atti restituiti al gup distrettuale per una nuova decisione sul rinvio a giudizio.
Vista la circostanza aggravante del metodo mafioso, perché delitto è maturato in seno alla cosca Bonavota, riguardo all’omicidio Cracolici-Furlano, la difesa ritiene di estendere tale valutazione all’intero compendio processuale.

Le motivazioni dei giudici 

Il collegio, presieduto da Brigida Cavasino, «ritiene che le eccezioni vadano rigettate per i motivi che seguono: il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello, organo competente a pronunciarsi sulla ricusazione, ha stabilito in ordine agli effetti sugli atti compiuti dal giudice ricusato riconoscendo l’inefficacia del decreto che dispone il giudizio unicamente con riferimento alla posizione di Ierullo e, per converso, riconoscendo piena efficacia a tutti gli altri atti compiuti dal giudice ricusato. Rientra, infatti, nella competenza dell’organo che si pronuncia sulla ricusazione, l’individuazione degli atti che conservano o meno efficacia, sulla base di una valutazione autonoma e non sovrapponibile, da un lato o dall’altro, a quella del giudice del dibattimento, non competente a decidere sul relativo incidente. Pertanto l’ordinanza adottata è al più ricorribile per Cassazione, secondo quanto stabilito anche dalla giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, alla stregua della quale l’ordinanza che decide sul merito della ricusazione provvede contestualmente a dichiarare se, e in quale parte, gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci. E contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia a riguardo, il ricorso per Cassazione. Quanto alle argomentazioni a seguito della sussistenza della forte connessione tra il reato per il quale Ierullo Antonio risponde dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro, e il reato associativo contestato dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, il collegio si riporta alle considerazioni già svolte nel rigettare la richiesta di riunione dei procedimenti indicati. Per questi motivi rigetta le eccezioni». 

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