«Bonus 110. Cosa succede a chi ha avviato i lavori?»
La notizia dello stop allo sconto in fattura e cessione del credito, per i bonus previsti dallo Stato ha scatenato un vero e proprio delirio tra chi ha avviato o aveva intenzione di avviare dei lavor…

La notizia dello stop allo sconto in fattura e cessione del credito, per i bonus previsti dallo Stato ha scatenato un vero e proprio delirio tra chi ha avviato o aveva intenzione di avviare dei lavori di ristrutturazione e non solo. Cerchiamo però di far luce su cosa accade a far data dal 16 febbraio.
La situazione appare critica per chi non ha ancora avviato i lavori. A partire dal, 17 febbraio infatti, non è più possibile utilizzare le forme alternative alla detrazione fiscale per gli interventi edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), ovvero per gli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio;
- efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- installazione di impianti fotovoltaici;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Attenzione però ciò non significa che i bonus sono stati cancellati. I bonus continuano ad esistere ciò che è stata eliminata è la forma di fruizione. Restano ferme infatti tutte le forme di bonus, incluso il 110, ma solo nella forma di detrazione di imposta. In sintesi, si possono fare i lavori ma solo dilazionando il bonus negli anni, attraverso un abbattimento delle imposte da pagare.
Discorso diverso per i lavori in corso o già approvati e in fase di avvio. Per capirlo dobbiamo innanzitutto leggere con attenzione il testo del decreto 11/2023.
Secondo il testo infatti, che si compone di 3 soli articoli, prevede delle eccezioni: …“le disposizioni di cui al comma 1 articolo 2 del presente decreto, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio (n. 34/2020)”, ovvero:
- per gli interventi, diversi da quelli effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata la comunicazione di inizio la-vori asseverata (CILA);
- per gli interventi effettuati dai condomìni, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Il comma 3 inoltre stabilisce che, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio (n. 34/2020), per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
- risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unita’ immobiliari ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Ovviamente nonostante le dovute eccezioni, la notizia ha fatto montare la protesta. C’è chi parla di un enorme danno per imprese e famiglie chi di uno shock per l’intera economia. Il Governo ha già convocato le parti interessate, ordini e associazioni di categoria, vedremo se ci sarà un dietrofront, una proroga oppure una pietra tombale sugli sconti in fattura e cessione del credito.