Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:59
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la decisione

Bancarotta fraudolenta, riformata in appello la sentenza di condanna di un imprenditore cosentino

L’imputato, difeso dall’avvocato Pierluca Bonofiglio, è stato assolto «perché il fatto non sussiste»

Pubblicato il: 07/07/2023 – 9:47
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Bancarotta fraudolenta, riformata in appello la sentenza di condanna di un imprenditore cosentino

COSENZA Il 27 giugno 2023 la Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, il 15 giugno 2021, che aveva inflitto a G.B., – imprenditore cosentino difeso dall’avvocato Pierluca Bonofiglio del Foro di Cosenza – due di reclusione per i reati di bancarotta, con applicazione della pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per un tempo corrispondente alla durata della pena principale.

Il processo

All’esito dell’istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Cosenza aveva ritenuto G.B. responsabile dei reati ascritti e di aver distratto dal patrimonio della società fallita, di cui era legale rappresentante e liquidatore, immobilizzazioni materiali per un valore di 40mila euro circa e di disponibilità liquide per l’importo di circa 110mila euro, ed ancora di non aver tenuto le scritture contabili obbligatorie per legge. La difesa dell’imputato, ha dimostrato l’indisponibilità, in capo al suo assistito, dei beni indicati – in quanto confluiti in un altro e precedente attivo fallimentare e conseguentemente alienati dal precedente amministratore giudiziario – e la conseguente impossibilità di porre in essere condotte distrattive rispetto agli stessi. Nello specifico, il consulente tecnico di parte, il dottore Giovanni Verta – ha spiegato come la società fosse stata privata di ogni risorsa già in epoca antecedente alla nomina di G.B. quale liquidatore della società poi fallita, circostanza comprovata anche tramite copiosa produzione documentale. Per quanto riguarda le disponibilità liquide, il legale ha dimostrato come le stesse, sebbene risultassero dai bilanci, non erano mai concretamente pervenute nella disponibilità dell’imprenditore, al pari delle scritture contabili obbligatorie di cui si contestava l’omessa tenuta. La Corte di Appello di Catanzaro, in accoglimento dell’appello proposto dall’avvocato Pierluca Bonofiglio, ha riformato la sentenza, assolvendo l’imputato con formula piena «perché il fatto non sussiste». (f.b.)

Argomenti
Categorie collegate

x

x